Quando si svolge del Lavoro autonomo ci si trova spesso in difficoltà per il classificarlo all'interno delle tipologie previste dalla legge in particolare se si svolgono prestazioni in maniera episodica a differenza dei Full o part-time. All'interno di quest'ambito si distinguono diverse tipologie, presupponendo il fatto che si tratti di veri rapporti di lavoro occasionale e non di escamotage da parte del datore di lavoro per non dichiarare di avere dipendenti, per i quali avete diritto a richiedere le dovute tutele e retribuzioni e i datori possono essere soggetti a maxi-sanzioni.

Il termine Collaborazione occasionale, mutuato dalla riforma Biagi e si riferisce alle co-co-co inferiori a 30 giorni con un massimo di guadagno pari a 5.000 euro nell'anno solare nei confronti dello stesso committente, in caso di attività che rientrano nella categoria dei servizi di cura e assistenza alla persona non devono occupare per più di 240 ore. Questa tipologia non va confusa né con quello che è definito Lavoro autonomo occasionale, né con il Lavoro occasionale accessorio, termini che vanno a indicare una diversa qualificazione giuridica per i quali si è soggetti a un diverso regime previdenziale e fiscale.

Queste prestazioni legano un lavoratore autonomo e un datore di lavoro differenziandosi dalle Collaborazioni a progetto poiché non hanno carattere di continuità.

Inoltre si differenziano dal Lavoro subordinato per l'autonomia e quindi in nessun modo si deve essere sottoposti al potere direttivo del datore di lavoro né subire da questo sanzioni disciplinari. Se questi parametri non vengono rispettati e il committente pretende di più, questo deve almeno stipulare un contratto di collaborazione a progetto.

Il datore di lavoro non può vincolare il lavoratore a orari e schemi per lo svolgimento dell'attività. Sebbene sia meglio che gli accordi vengano messi per iscritto, la legge non richiede un atto scritto per lo svolgimento dell'attività. Il lavoratore emette ritenuta di acconto per dichiarare i compensi, dei quali al lordo il committente versa il 20% per le trattenute IRPEF.

Il Lavoro autonomo occasionale, invece, trova la sua fonte normativa nelle disposizioni dell'art. 2222 del Codice civile sul Contratto d'opera. Vi rientrano quei lavoratori che svolgono dei servizi di carattere episodico, come ad esempio i consulenti informatici, sempre sulla base dell'Autonomia della prestazione e dell'assenza del vincolo di subordinazione. Quest'attività è svolta anche dai titolari di Partita Iva e deve essere caratterizzata da flessibilità nella scelta delle modalità e dei tempi di esecuzione e ovviamente non si deve essere costretti a lavorare in un ufficio. La retribuzione viene concordata tra le parti a meno che la legge preveda di rispettare dei parametri o dei tariffari che in assenza di un accordo scritto possono essere utilizzati dal Giudice per determinare le somme dovute al professionista.

Con la tipologia di Lavoro autonomo accessorio si è voluto regolamentare quelle attività lavorative che si collocano al di fuori della legalità, come il lavoro in nero se saltuario o una semplice distinzione da tipologie contrattuali del lavoro subordinato o del lavoro autonomo per i quali si deve esigere un contratto, al fine che il lavoratore possa godere di maggiori tutele. I compensi sono esenti ai fini fiscali, incidono sullo stato di disoccupato o inoccupato e sono pagati attraverso il sistema del Buoni lavoro o Vouchers.