La normativa sulle supplenze è piuttosto complessa e spesso è meglio essere 'preparati' qualora si debba accettarne una dalle Graduatorie d'istituto 2014. La questione riguarda il fatto che le supplenze cosiddette annuali possono essere o con scadenza al 30 giugno o con scadenza al 31 agosto. La complessità del precariato italiano è data dal fatto che si tende a dare supplenze al 31 agosto a coloro che si trovano nelle GaE (in quanto presumibilmente appartenenti all'organico di diritto) e al 30 giugno a coloro che si trovano nelle Graduatorie d'istituto.
È normativamente corretta questa interpretazione? In questo articolo cercheremo di capire le procedure previste dal DM 131 del 2007, il cosiddetto 'Regolamento delle supplenze', su questo nodo importante.
Graduatorie d'istituto 2014: i posti residui e le supplenze al 31 agosto
Secondo quanto previsto dall'art. 7 del 'Regolamento delle supplenze' si ribadisce chiaramente che la scadenza dei contratti non può variare a seconda della graduatorie di appartenenza, sarebbe chiaramente una violazione. Ed allora, leggendo con attenzione il DM, scopriamo che i Dirigenti scolastici possono attingere dalle Graduatorie d'istituto essenzialmente in due casi. Il primo riguarda le supplenze annuali o temporanee fino alla fine delle attività scolastiche, ma soltanto se quei posti non sono stati coperti dalle Graduatorie ad esaurimento.
Il secondo riguarda le supplenze temporanee per il personale assente o per la copertura dei eventuali posti residui, ma soltanto dopo il 31 dicembre.
In poche parole, qualora vi fossero dei posti residui che non possono essere coperti dalle GaE e questi posti presentano un contratto al 31 agosto, bisogna attingere dalle Graduatorie d'istituto e il contratto deve rimanere il medesimo, in quanto si tratta di posti vacanti afferenti all'organico di diritto.
Graduatorie d'istituto 2014: le sanzioni previste per la rinuncia
Può essere utile ricordare, sempre per gli aspiranti supplenti delle Graduatorie d'istituto 2014, quali sono le penalizzazioni in caso di rinuncia ad un contratto.
In primo luogo, la mancata risposta ad una qualsiasi chiamata della scuola viene considerata come una rinuncia esplicita (il riferimento normativo è l'articolo 13, comma 2 del DM 353 del 2014) e la sanzione si applica soltanto al secondo rifiuto per chiamate della medesima scuola e soltanto se il docente risulta essere inoccupato al momento della chiamata. La penalizzazione consiste nel fatto che si retrocede in ultima posizione nella III fascia delle GI, ma soltanto nel caso in cui la rinuncia non può essere giustificata e motivata.