Anche se di recente il ministro Giuliano Poletti ha dichiarato che "È prevedibile che i contratti a progetto e i Co.co.co. vadano via", finché questo non accade è bene sapere di cosa si tratta e quali siano i parametri affinché possano essere stipulati i Contratti a progetto. Come molti lavoratori, soprattutto giovani sapranno, in Italia si verifica spesso un abuso di questo genere di contratti, delle ritenute d'acconto e in generale del lavoro autonomo, volti a mascherare rapporti di lavoro subordinato che spesso avviene in maniera illegittima permettendo al datore di evitare e sfuggire agli obblighi previdenziali ed assistenziali verso il lavoratore, soggetto che viene a trovarsi spesso in condizioni di precarietà.

Nello specifico il lavoro a progetto è una delle forme di lavoro autonomo, che è andato a sostituire quelli che erano i contratti di collaborazione coordinata e continuativa (c.d. Co.Co.Co). Al lavoratore attraverso questa forma di collaborazione flessibile viene affidata l'esecuzione di uno specifico progetto o di un programma, che ha alla base l'assenza del ricorso alle forme più rigide del lavoro subordinato.

Le caratteristiche sono che il lavoro a progetto debba essere finalizzato all'esecuzione di un'attività specifica, deve avere una determinata durata massima, deve garantire l'autonomia dell'esecuzione al lavoratore e per questo siccome non vi può essere vincolo di subordinazione tra il collaboratore e il committente, è prevista esclusivamente un'attività coordinata con il datore di lavoro (committente) ma ovviamente non è previsto il vincolo di orario lavorativo né lo svolgimento del lavoro in una sede obbligata.

Inoltre il progetto deve essere specifico, quindi collegato ad un determinato risultato finale, con assenza di svolgimento di compiti ripetitivi ed esecutivi. Deve avere obbligatoriamente forma scritta nella quale si dichiara l'indicazione della durata della prestazione, la sua descrizione, la retribuzione, la disciplina dei rimborsi spese, le modalità e i tempi di pagamento, come il collaboratore deve coordinarsi con il datore di lavoro per l'esecuzione e le misure per la tutela della salute e della sicurezza del collaboratore.

Attenzione, qualora non vi sia forma scritta, la violazione non pregiudica la validità del contratto, ma in ambito processuale costituisce valore decisivo per la prova della natura del rapporto di lavoro, infatti la sua mancanza costituisce valore di presunta falsità della collaborazione. Infatti lo si considera come un rapporto di lavoro subordinato (a tutti gli effetti, sia retribuitivi che previdenziali) a tempo indeterminato, sin dalla data di avvio della collaborazione, per ottenere questo effetto basta rivolgersi agli organi incaricati a controllare e regolamentarizzare il rapporto di lavoro o al Giudice.

Quanto al compenso deve essere proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro eseguito e il committente non può indicare una somma inferiore ai minimi salariali del suo settore di appartenenza definiti nei contratti collettivi di lavoro.