Ultima chiamata dalle scuole per le assunzioni dei supplenti: terminata la fase di reclutamento da parte degli uffici scolastici dei docenti dagli elenchi provinciali, tocca ai presidi procedere all'assunzione dei supplenti limitatamente alle disponibilità intervenute per effetto dell'esaurimento delle graduatorie provinciali stesse. Ciò significa che la scelta dei supplenti dovrà avvenire scorrendo le graduatorie d'istituto degli aventi diritto. Anche questi elenchi sono suddivisi in tre fasce: nella prima si trovano i docenti che sono inclusi anche nelle graduatorie ad esaurimento e che abbiano chiesto di rientrare anche nelle graduatorie d'istituto.

Questa fascia è suddivisa, a sua volta, in ulteriori tre fasce che rispecchiano la suddivisione delle tre fasce della graduatoria ad esaurimento. Il dirigente scolastico dovrà procedere alla chiamata individuando l'avente titolo tra i candidati della prima fascia e andando a esaurire progressivamente le sottofasce che, nel caso dello strumento musicale, sono addirittura quattro.

Nella seconda fascia delle graduatorie di istituto rientrano, invece, gli aspiranti docenti che, pur essendo abilitati, non rientrano nelle graduatorie ad esaurimento. Naturalmente il preside dovrà procedere allo scorrimento di questa fascia solo dopo aver terminato la prima. Infine, nella terza fascia sono inclusi i docenti precari che possiedono solo il titolo di studio di accesso: anche questa fascia dovrà essere utilizzata solo dopo l'esaurimento delle prime due fasce.

Assunzione docenti graduatorie istituto: accettazione supplenza, durata contratto, spezzoni fino a 6 ore ed oltre le 7 ore

Il docente scelto dovrà accettare la proposta di assunzione per essere immediatamente assunto. E' da precisare che se la supplenza riguarda una cattedra in quel momento vacante per esaurimento delle graduatorie provinciali, il contratto avrà durata annuale, cioè fino al 31 agosto 2015.

Viceversa, se la supplenza non riguarda una cattedra vacante oppure in tutti i casi nei quali viene disposta dopo il 31 dicembre prossimo, il contratto avrà per oggetto una durata temporanea fino al termine delle attività didattiche, ovvero fino al 30 giugno 2015.

Lo stesso oggetto sarà disposto per gli spezzoni a partire dalle 7 ore, mentre per quelli che non sono superiori alle 6 ore, è opportuno precisare che, in base all'art.

22, comma 4 della legge 448 del 2001, i presidi devono attribuirli ai docenti interni. Quindi, prima di assegnarli a supplenti, devono accertarsi che i docenti interni delle scuole secondarie non vogliano prestare ore di straordinario. Tale operazione è tuttavia subordinata all'accertamento, fatto sempre dai dirigenti scolastici, che all'interno della Scuola non vi siano docenti titolari di spezzoni che abbiano titolo al completamento i quali, in questo caso, hanno la precedenza.