In occasione dell'aggiornamento delle Graduatorie di istituto III fascia per il personale Ata, alcuni aspiranti già inseriti nelle Graduatorie permanenti provinciali, elenchi provinciali ad esaurimento o Graduatorie provinciali ad esaurimento, per poter cambiare provincia hanno inoltrato domanda di depennamento dalle graduatorie in cui si era inclusi. Da quale momento avviene la cancellazione dalla vecchia graduatoria e fino a quando si ha diritto a ottenere il conferimento di un incarico di supplenza Ata? Se si riceve una convocazione per una supplenza Ata con contratto a tempo determinato dalla Graduatoria dalla quale si è richiesto depennamento, come fare valere i propri diritti con i DM e i regolamenti che sancisono la materia?
Il DM n. 717 del 5 settembre 2014, art. 2 comma 6 stabilisce che l'istanza di depennamento determina la cancellazione dell'aspirante dalle Graduatorie provinciali permanenti o dagli elenchi provinciali ad esaurimento o dalle Graduatorie provinciali ad esaurimento, a partire dal 1° settembre dell'a.s. 2014/15, per il profilo di collaboratore scolastico. La cancellazione con la richiesta di depennamento ha effetto anche sulle Graduatorie di circolo e di istituto in relazione a tutti i profili professionali richiesti e per i quali si era precedentemente inclusioni nella provincia in cui è stata fatta domanda di depennamento con il modello D4.
Il DM n, 717 del 5 settembre 2014, all'art. 2 comma 6, come indicato sopra, dichiara l'applicazione della cancellazione dalle Graduatorie di vecchia inclusione a partire dalla data del 1° settembre 2014, ma la nota n. 1256 del 21/02/2012 precisa che con riferimento alla nota n. 9319 del 14/11/2011, in materia di richiesta di depennamento, il conferimento di un incarico di supplenza Ata dalle vecchie graduatorie è valido "fino alla data di conferma di iscrizione nella Graduatoria di istituto di III fascia per la nuova provincia”. La nota evidenzia il diritto per l'aspirante che ha richiesto il depennamento dalle Graduatorie di vecchia inclusione per inserimento nelle GI di III fascia con nuova provincia, di ottenere un incarico di supplenza fino alla data di pubblicazione della Graduatoria di istituto definitiva di III fascia nella provincia scelta. Il depennamento su l'aspirante che ha richiesto il depennamento dalle Graduatorie permanenti provinciali, ad esaurimento o elenchi provinciali ad esaurimento non ha dunque effetto dal 1 settembre 2014.
Ata: supplenze da vecchia graduatoria
In attesa della pubblicazione delle Graduatorie di istituto III fascia del personale Ata definitive, gli incarichi di supplenza sono stati conferiti con contratto fino ad avente diritto. Con la pubblicazione delle Graduatorie definitive, l'aspirante che ha richiesto il depennamento dalle Graduatorie permaneti provinciali, ad esaurimento o elenchi provinciali ad esaurimento per fare domanda in altra provincia in III fascia delle GI fino a quando a diritto ad avere una supplenza dalle Vecchie graduatorie? O meglio, quando viene cancellato dalle vecchie Graduatorie. Per conoscere i propri diritti sulle convocazioni e gli incarichi di supplenza Ata spettanti, tre sono i riferimenti: il DM n 717 del 5 settembre 2014, la nota n. 9319 del 14 novembre 2011 e la nota n. 1256 del 21 febbraio 2012.Il DM n. 717 del 5 settembre 2014, art. 2 comma 6 stabilisce che l'istanza di depennamento determina la cancellazione dell'aspirante dalle Graduatorie provinciali permanenti o dagli elenchi provinciali ad esaurimento o dalle Graduatorie provinciali ad esaurimento, a partire dal 1° settembre dell'a.s. 2014/15, per il profilo di collaboratore scolastico. La cancellazione con la richiesta di depennamento ha effetto anche sulle Graduatorie di circolo e di istituto in relazione a tutti i profili professionali richiesti e per i quali si era precedentemente inclusioni nella provincia in cui è stata fatta domanda di depennamento con il modello D4.
Il DM n, 717 del 5 settembre 2014, all'art. 2 comma 6, come indicato sopra, dichiara l'applicazione della cancellazione dalle Graduatorie di vecchia inclusione a partire dalla data del 1° settembre 2014, ma la nota n. 1256 del 21/02/2012 precisa che con riferimento alla nota n. 9319 del 14/11/2011, in materia di richiesta di depennamento, il conferimento di un incarico di supplenza Ata dalle vecchie graduatorie è valido "fino alla data di conferma di iscrizione nella Graduatoria di istituto di III fascia per la nuova provincia”. La nota evidenzia il diritto per l'aspirante che ha richiesto il depennamento dalle Graduatorie di vecchia inclusione per inserimento nelle GI di III fascia con nuova provincia, di ottenere un incarico di supplenza fino alla data di pubblicazione della Graduatoria di istituto definitiva di III fascia nella provincia scelta. Il depennamento su l'aspirante che ha richiesto il depennamento dalle Graduatorie permanenti provinciali, ad esaurimento o elenchi provinciali ad esaurimento non ha dunque effetto dal 1 settembre 2014.
© RIPRODUZIONE VIETATA