La cessazione d'ufficio con preventiva comunicazione da parte dell'amministrazione che può risolvere il rapporto con il docente o il personale Ata della Scuola in maniera autonoma, è prevista dall'articolo 72, comma 11, del decreto legge n. 112 del 2008, successivamente modificato dal decreto legge numero 90 del 2014. In base all'ultima lettura della norma, la facoltà del dirigente scolastico di risolvere il rapporto di lavoro con il docente o con il personale Ata che in precedenza era applicabile fino al 31 dicembre del 2014 è stata resa permanente.
Pertanto, attualmente, il preside può procedere a risolvere il rapporto di lavoro con un preavviso di sei mesi, quindi non oltre il 28 febbraio dell'anno scolastico che precede quello in cui il docente o il personale Ata dovranno cessare dal servizio.
Pensionamenti d'ufficio, verso chi può essere esercitata la facoltà di risolvere il rapporto di lavoro dell'amministrazione?
Come precisa la circolare ministeriale n. 18851 dello scorso 11 dicembre, infatti, la facoltà dell'amministrazione di sciogliere il rapporto di lavoro in maniera autonoma può essere esercitata in presenza di tre situazioni che andiamo a descrivere:
- chi ha maturato i requisiti per andare in pensione entro il 31 dicembre 2011 con 40 anni di anzianità contributiva;
- gli uomini che entro il 31 agosto 2015 avranno la possibilità di far valere 42 anni e 6 mesi di anzianità contributiva, mentre, per le donne, alla stessa data, l'anzianità contributiva dovrà essere di 41 anni e 6 mesi;
- chi ha beneficiato dell'articolo 3, comma 57, della legge n. 350 del 2003 relativa alla riammissione in servizio decisa dal giudice ordinario con sentenza.
Nella decisione, il preside dovrà tener conto dell'esistenza di una situazione di esubero del posto, classe di concorso o anche profilo di appartenenza del docente o personale Ata interessato, sia a livello nazionale che provinciale.
Tale facoltà, comunque, non potrà essere esercitata se il docente o il personale Ata non ha ancora raggiunto l'età anagrafica richiesta dei 62 anni, per non incorrere nelle penalizzazioni percentuali previste dalla legge Fornero.