Legittima l'assegnazione di uno spezzone orario al docente titolare della cattedra. Questa la sentenza del giudice del lavoro di Reggio Calabria confermata da Lucio Ficara sul sito Tecnica della Scuola. Per un orario di servizio suddiviso in 10 ore di cattedra (lezione frontale) e 8 ore a disposizione, un docente di matematica e fisica presenta ricorso per la ripartizione stabilita dal DS della scuola in cui prestava servizio. La richiesta: assegnazione delle 18 ore complessive con lezioni frontali, con l'accusa di lesione alla dignità della persona e professionale.
Respinto il ricorso dal Tribunale del lavoro: il dirigente scolastico ha pieno potere nella ripartizione delle ore del personale docente.
Spezzone orario, il DS può disporre dell'assegnazione
In base alla sentenza del Tribunale del lavoro di Reggio Calabria, l'assegnazione per l'intero anno scolastico di uno spezzone orario con ore a disposizione a un docente titolare delle classi interessate è legittimo, al fine di ottimizzare le risorse del personale docente e dare la reale possibilità ai dirigenti scolastici di gestire in autonomia l'organico funzionale della scuola. Il ricorso avviato dal docente non ha trovato accoglimento: l'assegnazione di uno spezzore orario al docente titolare e la ripartizione effettuata dal dirigente scolastico sono legittimi. Nessun abuso dunque da parte del dirigente, ma esclusiva applicazione del regolamento in materia di assegnazione, distribuzione e ripartizione delle risorse del personale docente.Nella sentenza del Tribunale del lavoro di Reggio Calabria si dichiara che il DS, ai sensi del dlgs n. 297 del 1994 e dell'art.25 dlgs n.165 del 2001, ha il legittimo potere della gestione del personale, dell'assegnazione dei docenti alle classi e degli orari. L'assegnazione di uno spezzone orario con il completamento di un determinato numero di ore a disposizione non costituisce motivo di lesione della propria dignità personale e professionale, come avanzato nel ricorso del docente. Nella sentenza si sottolinea che il numero delle ore disposte nel contratto di lavoro resta invariato nelle sue 18 ore settimanali (cattedra completa), permettendo al titolare di continuare a insegnare in un'unica istituzione scolastica senza spostarsi in altra scuola. Cosa da non da poco: la ripartizione delle ore è stata effettuata in modo che docente, DS e scuola possano realmente ottimizzare le risorse disponibili dell'organico.
Spezzone deciso dal DS: sentenza che fa discutere
Il ricorso della docente di matematica e fisica è destinato a far parlare di sé, in considerazione che a seguito del mancato accoglimento del ricorso da parte del giudice del lavoro, l'insegnante è stato condannato al pagamento delle spese giudiziarie. Una sentenza che fa discutere e che pone sempre più in evidenza il potere o meglio compito e autonomia del dirigente scolastico nelle istituzioni scolastiche. Difficile comprenderne i vantaggi: si pensi comunque che le 18 ore complessive (la cattedra completa) permetteranno al docente ricorrente di insegnare in una sola scuola, mantenendo le 10 ore di lezione frontale con il completamento delle restanti 8 a disposizione, mantenendo il contratto di lavoro a tempo indeterminato, di seguito alla titolarità della cattedra.
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