E' toccato al Tribunale di Napoli emettere la prima storica sentenza di stabilizzazione nella Scuola dopo la pronuncia della Corte di giustizia europea: la ripetizione dei contratti di supplenza oltre i 36 mesi, compiuta prima del 13 maggio del 2011, va sanzionata con la stabilizzazione, ovvero con l'istituzione di un rapporto di lavoro necessariamente a tempo indeterminato.Prima del 13 maggio 2011, infatti, la questione era regolata da quanto disposto dall'articolo 5, comma 4-bis, del dl 368/2001: per l'appunto la costituzione di un rapporto a tempo indeterminato superati i 36 mesi, procedura debellata dal decreto legge numero 70 del 2011.

Sulla base del decreto legge 368 il giudice del lavoro del Tribunale di Napoli ha emesso la sentenza, depositata lo scorso 21 gennaio, n. 57536/11, accogliendo il ricorso di una insegnante che aveva chiesto di essere stabilizzata avendo superato il trentaseiesimo mese di supplenza. L'amministrazione scolastica è stata altresì condannata al pagamento di 5 mila e 500 euro per le spese legali, ai quali vanno aggiunti l'Iva e la cassa per gli avvocati e le spese sostenute da altre parti intervenute nel giudizio come la Gilda-Unams, la Flc Cgil e la Cgil Confederazioni.

Sentenza Tribunale di Napoli: docente ricorrente assunta a tempo indeterminato, motivazioni

La sentenza emessa dal Tribunale di Napoli è la prima in Italia dopo la pronuncia della Corte Ue che ha dichiarato illegittima la normativa che consente il ricorso illimitato ai contratti di supplenza.

Non solo. Il giudice di Napoli ha negato che basti il risarcimento economico per i docenti precari: finora, infatti, è stata questa la regola adottata dalla giurisprudenza di merito, concretizzatasi nel pagamento di un certo numero di mensilità oppure riconoscendo la ricostruzione di carriera, ovvero il diritto alla progressione di anzianità compresi gli arretrati.

Il fatto che il giudice non abbia applicato il risarcimento economico deriva dall'impossibilità di determinare l'importo del risarcimento seguendo la norma stessa. L'assunzione a tempo indeterminato appare, pertanto, l'unica sanzione adottabile.

Infine, la legge impedisce la conversione del contratto da supplente a ruolo, ma non impedisce la costituzione ex novo di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, criterio seguito dal giudice di Napoli.