A che punto siamo con il Tfr in busta paga? Innanzitutto ricordiamo che, per il trattamento di fine rapporto, il lavoratore dipendente ha la possibilità, su scelta del tutto volontaria, di chiederlo in anticipo sulla busta paga. Ma come? E, soprattutto, in che modo viene erogato? Ebbene, per il Tfr in busta paga la situazione sembra essersi sbloccata visto che l'apposito Decreto, firmato dal Presidente del Consiglio dei Ministri, è stato finalmente pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale. Ne dà notizia l'Associazione degli artigiani della Cgia di Mestre nel sottolineare in particolare come nel Decreto pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale sia presente anche il modulo per richiedere l'anticipo del trattamento di fine rapporto.

La richiesta deve essere presentata all'azienda da parte dei lavoratori dipendenti, inclusi quelli che hanno aderito a forme di previdenza complementare, che siano occupati nel settore privato con un contratto di lavoro subordinato in essere da un periodo pari ad almeno sei mesi. L'anticipo del Tfr potrà poi essere incassato dal lavoratore in busta paga entro trenta giorni dalla data di richiesta, ma l'impresa può avvalersi pure di una seconda opzione. In caso di assenza di fondi in cassa, infatti, l'impresa con tanto di arretrati può erogare l'anticipo del Tfr in busta paga dopo tre mesi dalla richiesta presentata dal dipendente.

Detto questo, l'operazione relativa alla richiesta dell'anticipo del Tfr in busta paga non è conveniente a causa dell'elevata pressione fiscale.

A ribadirlo è stata proprio la Cgia di Mestre in quanto per il trattamento di fine rapporto le trattenute sono soggette a tassazione ordinaria e non separata. Per esempio, considerando un lavoratore privato che ha annualmente un reddito imponibile ai fini Irpef pari a 15 mila euro, l'anticipo mensile del Tfr in busta paga porterà ad un aggravio fiscale annuo pari a 236 euro circa. Aggravio fiscale che chiaramente, su base annua, tenderà a crescere all'aumentare dello stipendio netto percepito.