Naspi 2015: dal 1° maggio l'indennità di disoccupazione erogata dall'Inps è la Nuova Assicurazione Sociale per l'Impiego prevista per i lavoratori che si trovino in stato di disoccupazione involontaria. Il Ministero del Lavoro con l'interpello n. 13 del 24 aprile 2015 chiarisce che la Naspi è riconosciuta anche ai lavoratori licenziati per motivi disciplinari (giusta causa o giustificato motivo), nonché nel caso di accettazione da parte del lavoratore licenziato dell'offerta proposta dal datore di lavoro nella cosiddetta "conciliazione agevolata" prevista dall'art.
6 del d.lgs. n. 23/2015.
Requisiti: l'art. 3 del d.lgs. n. 22/2015 stabilisce che la Naspi è riconosciuta ai lavoratori che abbiano involontariamente perduto la propria occupazione e che abbiano i seguenti requisiti:
- siano in stato di disoccupazione;
- possano far valere, nei quattro anni precedenti l'inizio del periodo di disoccupazione, almeno 13 settimane di contribuzione;
- possano far valere 30 giornate di lavoro, nei 12 mesi che precedono l'inizio del periodo di disoccupazione;
- è riconosciuta, altresì, ai lavoratori che hanno rassegnato le proprie dimissioni per giusta causa e per le risoluzioni consensuali previste dall'art. 7 della legge n. 604/1966.
Modalità di presentazione della domanda: la domanda di riconoscimento della Naspi va inoltrata telematicamente attraverso il portale web dell'Inps, direttamente dal lavoratore se è in possesso del pin dispositivo, attraverso un Patronato oppure tramite contact center chiamando il numero gratuito 803.164 da rete fissa, oppure, a pagamento, il numero 06.
164.164 da telefono cellulare.
Con la circolare n. 94 del 12.05.2015, l'Inps riassume le novità introdotte in materia di ammortizzatori sociali a sostegno del reddito con la nuova indennità di disoccupazione (Naspi). Destinatari della prestazione economica sono i lavoratori dipendenti, compresi gli apprendisti, i lavoratori di cooperative con contratto di lavoro subordinato, ed il personale artistico sempre con rapporto di lavoro in forma subordinata. Restano invece esclusi i lavoratori agricoli (sia Otd che Oti) in quanto per loro è prevista la c.d. disoccupazione agricola; non spetta neppure ai lavoratori della pubblica amministrazione.