Con l'entrata in vigore del D.Lgs. n°22 del 2015, la NASPI ha preso il posto dell'ASPI. La NASPI 2015, voluta dall'Esecutivo Renzi nell'ambito del Jobs Act, costituisce il nuovo ammortizzatore sociale a sostegno di coloro che si trovano in stato di disoccupazione per ragioni indipendenti dalla propria volontà. Essa prevede la corresponsione di un sussidio, che decresce col passare del tempo e che non può essere erogato per più di due anni.

La Naspi viene riconosciuta al lavoratore che si trova in stato di disoccupazione quando ricorrono una serie di requisiti indicati all'art. 3 del suddetto decreto legislativo, come ad esempio, la circostanza che il lavoratore possa far valere trenta giorni di lavoro nei 12 mesi antecedenti il periodo di disoccupazione.

In merito all'accesso, e' escluso per alcune tipologie di lavoratori, essendo stata prevista espressamente prestazione a tutela dei lavoratori subordinati (esclusi i lavoratori agricoli . Ampia, quindi, e' la platea di lavoratori esclusi.

NASPI 2015: dimissioni per giusta causa e licenziamento disciplinare

Dopo qualche giorno dal via libera alla procedura telematica che ha sbloccato i pagamenti a due mesi dall'entrata in vigore della prestazione, sussistono ancora alcuni dubbi su chi può e chi non può presentare la domanda.

Sulla NASPI 2015, che si applica ai casi di disoccupazione verificatisi dal 1° maggio 2015, sono sorti alcuni dubbi relativi alla circostanza delle 'ragioni indipendenti dalla propria volontà'.

Ad una lettura superficiale potrebbe sembrare che la nuova indennità di disoccupazione non spetti a chi ha rassegnato le dimissioni, ma non è sempre così. In alcuni casi, infatti, l'atto del dimettersi, e il conseguente stato di disoccupazione, non può ritenersi 'volontario'; pertanto,  non sarebbe affatto corretto escludere il lavoratore dall'area della disoccupazione involontaria.



Sulla questione è stato interrogato il Ministero del Lavoro che ha risposto con l'interpello numero 13 del 24 aprile 2015: basandosi su una lettura più attenta dell'articolo 3, ha tratto alcune conclusioni. La norma, ad un certo punto, stabilisce che la NASPI 'è riconosciuta, altresì, ai lavoratori che hanno rassegnato le proprie dimissioni per giusta causa e per le risoluzioni consensuali contemplate dall'art.7 della legge 604/1966'.

Per il Welfare, quindi, in presenza degli altri requisiti stabiliti dall'art. 3, la NASPI spetta anche nei seguenti casi:

  1. dimissioni per giusta causa (omessa corresponsione della retribuzione, omesso versamento dei contributi previdenziali, dequalificazione professionale, molestie sessuali, ecc.);
  2. lavoratori licenziati per motivi disciplinari (giusta causa o giustificato motivo), potendosi pur sempre parlare di disoccupazione involontaria;
  3. lavoratore licenziato che abbia accettato l'offerta del datore di lavoro nella c.d. 'conciliazione agevolata' ex art 6 D.Lgs 23/2015.

Quali sono le modalità di presentazione della domanda per il riconoscimento della Naspi? Se in possesso del pin dispositivo, il lavoratore può presentare domanda direttamente online sul sito internet dell'Inps, tramite l'Area Servizi online. La domanda può essere presentata anche tramite Patronato o chiamando il contact center ( la telefonata e' gratis da rete fissa al 803.164, a pagamento da telefono cellulare al 06. 164.164).