Una delle novità più interessanti della riforma della scuola 2015 è rappresentata sicuramente dal bonus stipendiale per merito. A partire dall’anno 2016, infatti, verranno stanziati duecento milioni di euro per i meriti legati all'attività scolastica dei docenti. A decidere chi “merita” e chi no sarà il dirigente scolastico, anche se sui criteri e le modalità aleggia un alone di dubbio e perplessità.

Bonus stipendiali, il Comitato di valutazione

Il primo step della procedura passerà attraverso un Comitato di valutazione docenti preposto ad hoc in ognuna delle circa 8.000 istituzioni scolastiche presenti nel paese e sarà composto da tre docenti facenti parte dell’organico, un membro esterno e due genitori in aggiunta al dirigente dell’istituto.

I docenti parte del Comitato verranno scelti dal consiglio d’istituto che ne eleggerà uno mentre i restanti due verranno assegnati dal collegio docenti. Il membro esterno invece verrà nominato dall USR attingendo ad una lista di dirigenti tecnici, scolastici e docenti. I genitori saranno scelti dal consiglio d’istituto nelle scuole dell’infanzia, primaria e media inferiore, mentre per quel che riguarda le scuole superiori è prevista la presenza di un solo genitore affiancato da uno studente. Una volta nominato il Comitato di valutazione, questi resterà in carica per tre anni scolastici ma i membri che lo comporranno non percepiranno alcuna retribuzione aggiuntiva.

Bonus, quali criteri? Esclusi i precari, ultima parola al Dirigente

Come verranno assegnati i bonus stipendiali? Se sulla composizione i dubbi sono piuttosto esigui, maggiori sono le perplessità relativa ai criteri secondo cui tale organo si atterrà nella valutazione. Secondo quanto disposto dalla riforma il comitato di valutazione dovrà basarsi sulla qualità dell’insegnamento e sul contributo dato dal soggetto a sostegno del miglioramento della stessa istituzione scolastica.

Sul piatto verranno esaminati poi anche il successo formativo e scolastico degli studenti, la metodologia d’insegnamento e l’innovazione didattica messa in atto dall’insegnante. Si tratta dunque di questioni piuttosto vaghe e suscettibili di interpretazioni, ma che permarranno nell’attesa che al termine del nuovo triennio e in seguito alle relazioni dettagliate presentate dagli USR relativamente ai metri di giudizio adottati, sarà il Ministero a stilare delle linee guida valide sul piano nazionale.

Secondo l’articolo 448 del TU sulla scuola anche l’interessato stesso potrà presentare diretta domanda di valutazione previa relazione del dirigente scolastico: in questo caso la valutazione si baserà su un periodo non superiore all’ultimo triennio e motivata sulla base delle qualità intellettuali, la preparazione culturale e professionale, la condotta, l’efficacia del metodo didattico, eventuali pubblicazioni, attività di aggiornamento e di sperimentazione. L’ultima parola spetterà in ogni caso al dirigente scolastico che, secondo la legge 107 disporrà decidere a propria discrezione. Lontani da qualsiasi giudizio analitico e sintetico che possa tradursi in un punteggio, a destare ulteriori malumori, si aggiunge il atto che tale valorizzazione non si applicherà a tutto il personale docente, ma solo a quello di ruolo, con esclusione quindi del precario.