Sono arrivate in questi giorni due significative sentenze riguardanti il tema dell’infortunio sul lavoro ed in particolar modo dell’infortunio “in itinere” ossia dell’infortunio avvenuto al lavoratore durante il normale tragitto di andata e di ritorno che da casa lo conduce al posto di lavoro.
La prima sentenza presa in esame è quella emessa dalle sezioni unite della Cassazione che con la pronuncia numero 17685 del 7/9/2015 ha sancito alcune importanti linee guida riguardanti l’infortunio “in itinere” per il risarcimento del danno da chiedere all’INAIL.
Dove per normale percorso si pensa a quello più breve e diretto; tranne che per casi di stretta necessità. Qualora sia impossibilitato dall’utilizzo dei mezzi pubblici, il lavoratore potrà utilizzare anche la propria automobile.
Presupposti necessari restano per il riconoscimento dell’indennizzo restanola causa violenta e l’occasione di lavoro, mentre sono esclusi gli infortuni causati da abuso di alcool e psicofarmaci, uso di sostanze stupefacenti e allucinogene, mancanza dell’autorizzazione di guida e violazione del codice della strada da parte del conducente.
Ad integrazione di questa pronuncia è arrivata la sentenza della Corte di Giustizia Europea che ha dettato alcuni significativi chiarimenti riguardanti quei lavoratori senza un luogo di lavoro fisso e abituale.
Si pensi ad esempio ai venditori porta a porta oppure ai rappresentanti: ebbene come si stabilisce per queste categorie il normale tragitto casa – lavoro?
Stando a quanto ha stabilito la corte, fanno fede gli spostamenti tra il domicilio e il primo o l’ultimo cliente della giornata, con i lavoratori che devono essere considerati al lavoro durante i necessari spostamenti per raggiungere i luoghi per effettuare la prestazione, fermo restando l’esclusione del rischio elettivo ossia quando sia lo stesso lavoratore a mettersi in pericolo da solo. Quindi l’INAIL risarcirà il danno per il tragitto che va dal primo o dall’ultimo cliente al domicilio del lavoratore.