La nuova normativa riguardante la mobilità, gli ambiti territoriali, la chiamata diretta e i vicari è regolamentata dai commi 18 e 19 della legge 107: da una parte, si introduce una disciplina del tutto nuova per quanto riguarda l'assegnazione delle sedi scolastiche ai neo immessi in ruolo, mentre dall'altra si applica una disciplina transitoria che salvaguarderà, in un certo qual modo, i diritti già acquisiti.

Il principio fondamentale sarà quello basato sulla trasformazione del diritto alla titolarità della sede in diritto alla titolarità sull'ambito territoriale.

Che cosa cambierà in sostanza? Mentre in precedenza gli insegnanti non potevano essere trasferiti d'ufficio se non soprannumerari, ora l'assegnazione della sede di servizio verrà conferita dai dirigenti scolastici attraverso incarichi di durata triennale.

Mobilità, titolarità di sede e ambiti territoriali: cosa cambia

Oggetto di tali nomine saranno principalmente i posti vacanti e disponibili, sia comuni che di sostegno: un docente potrà ricevere anche un incarico inerente ad una disciplina per la quale non risulta abilitato, a patto di possedere un titolo di studio di accesso, esperienze etc... coerenti con la materia che dovrà insegnare; il dirigente scolastico, però, potrà esercitare questa facoltà a condizione che nel proprio ambito geografico non risulti la disponibilità di insegnanti abilitati nella specifica disciplina.

Saranno gli uffici scolastici a determinare gli ambiti geografici che, in ogni caso, dovranno avere una superficie inferiore a quella della provincia di riferimento o a quella della città metropolitana.

Scuola, collaboratori dei presidi ed esonero dall'insegnamento

Un aspetto interessante riguarda i collaboratori dei presidi.

Abbiamo già parlato in precedenza della questione legata all'esonero dall'insegnamento dei docenti chiamati a tale incarico: tra l'altro la legge 107 concede la possibilità al preside di scegliere i propri collaboratori anche tra gli insegnanti facenti parte dell'organico di potenziamento.

La nota emanata dal Miur il 3 settembre scorso (protocollo 1875) autorizza i presidi a disporre l'esonero oppure il semiesonero dall'insegnamento in favore dei collaboratori dei dirigenti scolastici, in virtù di quanto contenuto nell'articolo 459 del D.L.

297/94: si potrà quindi procedere alle relative sostituzioni sino al completamento della fase C del piano assunzionale.

Molto più discutibile l'ipotesi di una sostituzione di un docente assegnato già alle classi con un nuovo collega dell'organico di potenziamento in quanto tale 'potere' non sembrerebbe possa venire messo a disposizione del dirigente scolastico.

In ogni caso, c'è da fare una considerazione importante, almeno nell'immediato: le nomine riguardanti l'organico dell'autonomia verranno conferite dopo il ventesimo giorno dell'inizio delle lezioni e, pertanto, quanto esposto sopra costituirebbe una violazione dell'articolo 461 (riguardante la mobilità professionale) del T.U. sulla Scuola. Almeno per l'anno scolastico 2015/6, tale ipotesi non potrà, quindi, essere presa minimamente in considerazione.