Il ministero dell’Istruzione ha fornito alcuni chiarimenti in materia di assunzione della fase C della riforma scolastica del Governo Renzi. Anche se tali delucidazioni non verranno messe nero su bianco mediante nota del Miur, dal tavolo tenutosi mercoledì 18 novembre al ministero di Viale Trastevere sono emerse alcune indicazioni sui termini di preavviso per chi è ha risposto positivamente alla proposta di assunzione ed ha già un lavoro alle dipendenze, sulle supplenze fino alla nomina degli aventi diritto e sul differimento della presa di servizio.

Assunzioni fase C nella scuola, il differimento della presa di servizio

Nello specifico, ha chiarito il ministero, chi ha accettato negli scorsi giorni la proposta di assunzione per la fase C può chiedere il differimento della presa di servizio in ruolo nel giorno successivo al decorso del termine di preavviso. In altre parole, chi sta già insegnando come supplente con contratto a termine, potrà differire la presa di servizio al giorno successivo alla scadenza del contratto stesso.E, dunque, gli insegnanti che svolgono supplenza fino al prossimo 30 giugno, si impegneranno a prendere servizio in ruolo il giorno successivo, ovvero l’1 luglio 2016. I supplenti che, invece, hanno il contratto fino al 31 agosto 2016, prenderanno servizio il 1° settembre 2016.

Fase C, presa di servizio per chi fa supplenza fino alla nomina dell’avente diritto

Più risolutivo è invece il caso di un docente che dovesse decidere di lasciare la supplenza assegnatagli con contratto fino alla nomina dell’avente diritto . Secondo quanto stabilito dalla Cassazione con sentenza numero 6851 del 22/3/2010, scrive il quotidiano Italia Oggi, è illegittimo considerare la vecchia graduatoria di istituto fino a quando non venga pubblicata quella più aggiornata.

Di conseguenza, non essendo stata aggiornata, la vecchia graduatoria diventa inutile, perché non ragguagliata alle regole vigenti nel momenti in cui vengono effettuate le nuove assunzioni. Pertanto questo tipo di contratto può essere considerato nullo con il risultato che, in caso di contenzioso, il docente ricorrente non dovrà pagare alcuna sanzione per i termini di preavviso e potrà recedere, unilateralmente, dal contratto al fine di prendere servizio in ruolo.