Gli insegnanti precari che verranno stabilizzati in questi giorni nella fase C della Buona scuola del Governo Renzi e che sono impiegati in un altro lavoro, sia da dipendenti che da parasubordinati, avranno la possibilità di domandare il rinvio dalla presa di servizio in ruolo a partire dal giorno dopo la cessazione del termine di preavviso.

Fase C, per accettare la nomina i supplenti devono licenziarsi: i punti da chiarire

È questa la novità stabilita dal ministero dell’Istruzione della quale riferisce il quotidiano "Italia Oggi" sulle nuove assunzioni: in un incontro tenutosi tra i tecnici del Miur e i direttori scolastici regionali, infatti, è stato affrontato il problema dei precari che hanno accettato la proposta della fase C, ma che sono legati da un precedente contratto.

Tuttavia i chiarimenti non sono stati esaustivi: rimane irrisolto, infatti, il quesito se chi rientra nelle assunzioni della fase C possa risolvere il proprio rapporto di lavoro da supplente senza incorrere nelle sanzioni previste per il mancato preavviso.

In tal caso, recedere unilateralmente dal contratto che lega il supplente all’istituto non rispettando i termini di preavviso, comporta il pagamento dell’indennità in applicazione, anche nella Scuola, di quanto previsto dall’articolo 2118 del Codice civile, al quale si richiama il comma 2 dell’articolo 2 del D.lgs numero 165 del 2001.

Indennità di preavviso per assunzione scuola: ecco come calcolarla

Per il mancato preavviso, l’indennità da corrispondere da parte del lavoratore va calcolata considerando gli anni di servizio.

Infatti se questi ultimi non superano i 5, l’indennità sarà pari a due mensilità di retribuzione. Tra i 5 ed i 10 anni, le mensilità da versare sono tre, che salgono a quattro se gli anni di servizio sono più di dieci.

Tuttavia la legge non prevede il caso, non risolto nemmeno dal ministero, dei supplenti che recedano dal proprio contratto a termine per prendere il ruolo con contratto a tempo indeterminato.

Questa ipotesi specifica, infatti, non prevede un nascente contratto con un nuovo datore di lavoro che rimane sempre il ministero dell’istruzione, come stabilito dalla Suprema Corte ma rientrerebbe nel concetto di novazione oggettiva. Pertanto, in assenza di chiarimenti del Miur, la necessità del preavviso potrebbe risultare inadatta per i supplenti stabilizzati con contratti a tempo indeterminato.