In questi giorni si è fatto un gran parlare del nuovo concorso 2015/6, il cui bando è stato già trasmesso al MEF per la necessaria ratifica: 63.700 posti destinati ai docenti abilitati che, però, lamentano ancora la loro esclusione dal piano assunzionale del Miur che vivrà la prossima settimana (il giorno 10 novembre per l'esattezza) la sua ultima fase, la fase C.

Di notevole rilevanza, a questo proposito, la sentenza emessa dal Tribunale di Pordenone il 2 novembre scorso, attraverso la quale un gruppo di precari tutti abilitati a diverso titolo si è visto riconoscere dall'organo giuridico il proprio diritto ad essere inseriti nelle Graduatorie ad Esaurimento.

Sentenza N. 581/2015 Tribunale Pordenone: i docenti abilitati devono essere inseriti nelle GaE

I precari (TFA, PAS e diplomati magistrali ante 2001/2002) hanno formulato il ricorso in via d'urgenza in virtù della loro 'impropria collocazione nelle Graduatorie di circolo e di istituto di seconda fascia', anzichè in quelle ad Esaurimento.

Nel testo della sentenza N. 2015/581 si fa riferimento all'abolizione delle SISS (Scuole di Specializzazione) avvenuta durante l'anno accademico 2008/2009 per effetto del Decreto Legislativo N. 112 del 25 giugno 2008 (articolo 4-ter) e alla loro sostituzione con i cicli TFA (Tirocini Formativi Attivi).

Si legge nella sentenza come la continuità tra SISS e TFA viene assicurata dal fatto che ai docenti 'congelati' SSIS è stata data la possibilità di accedere ai corsi TFA senza sostenere alcun esame, con il diritto al mantenimento dei propri crediti formativi acquisiti.

Inoltre, il Consiglio di Stato, attraverso la sentenza N. 105 del 16 gennaio 2015, ha riconosciuto la sostituzione delle SISS con i diversi percorsi formativi aventi obiettivo dell'acquisizione all'abilitazione.

Scuola, docenti abilitati esclusi ingiustamente dal piano assunzioni legge 107

Si afferma, inoltre, che il ricorrente, non essendo incluso nelle GaE, non può concorrere per il conferimento di incarichi a tempo indeterminato, venendogli preclusa, di fatto, una buona occasione di impiego.

La sua esclusione è chiara da quanto si evince dal comma 96 della legge 107, attraverso il quale viene specificato che i docenti destinatari dell'assunzione possono essere soltanto coloro che sono iscritti a pieno titolo nelle graduatorie a concorso dell'ex DDG N. 82/2012 e gli insegnanti che, alla data di entrata in vigore della legge, risultano iscritti a pieno titolo nelle Graduatorie ad Esaurimento.

Per quanto sopra descritto, la domanda di ricorso dei docenti iscritti nelle Graduatorie di Istituto II fascia è stata accolta in seguito a pregiudizio considerato grave ed irreparabile: viene pertanto ordinato l'inserimento nelle GaE di III fascia per il personale docente di Scuola superiore di primo e secondo grado per incarichi a tempo determinato e indeterminato e la partecipazione al piano assunzioni straordinario disciplinato dalla legge 107/2015.