L’Inps, con la circolare n. 201 del 16 dicembre scorso, ha disciplinato le modalità per accedere al nuovo assegno ordinario prevista dal D.lgs.n.148/2015. I destinatari sono tutti quei dipendenti che lavorano in settori non rientranti nel campo di applicazione della Cassa Integrazione guadagni ordinaria e straordinaria (Cigo e Cigs). Essi dunque, nel caso in cui subiscono una sospensione o riduzione dell’attività lavorativa, potranno beneficiare di questa misura di sostegno al reddito , la cui copertura è assicurata dai Fondi di solidarietà bilaterali.

L’Inps stabilisce inoltre, che i Fondi di solidarietà già costituiti che presentano disposizioni diverse rispetto a quanto previsto dal decreto, hanno tempo fino al 31 dicembre 2015 per adeguarsi a tali nuove disposizioni. Il D.lgs.n.148/2015 all’art. 30 prevede inoltre un ampliamento della platea dei beneficiari che possono accedere alle prestazioni economiche dei Fondi di solidarietà, con riferimento a quei datori di lavoro che occupano più di cinque dipendenti compresi gli apprendisti.

Quali sono i termini di presentazione della domanda?

La domanda per richiedere l’assegno deve essere inoltrata all’Inps esclusivamente on-line secondo le modalità previste nella circolare n.122 del 17 giugno 2015.

Circa i termini di presentazione sono stati introdotti un termine iniziale ed uno finale. La domanda dell’assegno ordinario infatti non può esser presentata se non sono ancora decorsi 30 giorni dall’inizio della sospensione o della riduzione dell’attività lavorativa, pena l’irricevibilità della stessa. Allo stesso modo tale domanda non può esser presentata oltre il termine di 15 giorni da quando è iniziata la sospensione o la riduzione dell’attività lavorativa.

In tali casi si determina uno slittamento del termine di decorrenza della stessa e la decadenza dal trattamento economico per i periodi precedenti. Per consentire alle aziende e all’Inps di adeguare le procedure per l’invio online delle istanze, è stato inoltre azzerato il periodo di tempo intercorso tra la data di decorrenza del decreto e la pubblicazione della circolare n.

201 del 16.12.2015. Da ciò ne consegue che la decorrenza dei 15 giorni utili per la presentazione della domanda coincide con la data di pubblicazione della sopracitata circolare, anche se ha ad oggetto eventi di sospensione o riduzione iniziati prima di tale data.

Come avviene il pagamento della prestazione economica?

Il D.lgs.n.148/2015 ha introdotto delle modifiche anche sulla durata dell’assegno e sul termine per il conguaglio da parte del datori di lavoro. Fra le causali che giustificano il ricorso all’assegno sono ricomprese le crisi aziendali dovute ad eventi transitori, la riorganizzazione aziendale, le procedure concorsuali con continuazione dell’attività d’impresa. La concessione del beneficio è deliberata dal Comitato amministratore del Fondo di solidarietà bilaterale.

Il Comitato provvederà poi alla trasmissione alla Sede competente che rilascerà l’autorizzazione al conguaglio, necessaria per la corresponsione dell’assegno ordinario ai lavoratori interessati. La delibera viene inoltre inoltrata all’azienda interessata. L’azienda, dopo l’autorizzazione, provvede al pagamento dell’assegno ai lavoratori che hanno i necessari requisiti, chiedendone il conguaglio sul modello Uniemens. Circa la durata dell’assegno, il regime precedente prevedeva che la durata della prestazione non poteva essere superiore ai 12 mesi. Oggi tale durata può raggiungere anche i 36 mesi.