Avvertiamo immediatamente i lettori che trattasi di inserimento a pieno titolo in GAE! Non è una semplice ordinanza quella che il Consiglio di Stato ha emesso lo scorso 2 dicembre in favore di 100 diplomati magistrali assistiti dagli avvocati Cinzia Ganzerli e Domenico Naso per la Uil Scuola Cremona, Reggio Emilia e Mantova. Vedasi sentenza numero 5439/2015 sul sito giustizia amministrativa.it per tranquillizzarsi. Non si tratta di un refuso ma di una sentenza definitiva che asfalta tutte le riserve del Miur! Se ne trova menzione su Tecnica della Scuola e su www.Cremonaoggi .it; anche il segretario della Uil Scuola Cremona-Lodi Mauro Colafato parla e si esprime in termini di inserimento a pieno titolo nelle GAE.

Si tratta inoltre di un utile riferimento al costituendo Coordinamento Nazionale dei Docenti Precari, chiamato alla predisposizione di una unica piattaforma rivendicativa del ruolo per tutti i docenti abilitati.

Il significato della sentenza

La sentenza dice con chiarezza che non esiste nessun dubbio sul fatto che il diploma magistrale conseguito prima del 2001, nel momento in cui ci fu la trasformazione delle graduatorie permanenti in graduatorie ad esaurimento, costituisca titolo abilitante all'insegnamento. Anche se è arrivato soltanto nel 2014 il riconoscimento di tale abilitazione ad opera dello stesso Consiglio di Stato, questo non vuol dire che non si debba e non si possa applicarlo ex post consentendo l'ingresso nelle citate graduatorie ai docenti abilitati.

In conclusione si riconosce la fondatezza dell'appello e se ne dispone accoglimento per cui i ricorrenti devono essere inseriti nella terza fascia delle Gae.

Il concorso non serve per chi è già abilitato

In attesa di un concorso docenti contestato per alcune discriminazioni, registriamo una schiacciante vittoria del legittimo diritto dei docenti abilitati ad essere inseriti in gae dalle quali essere chiamati per scorrimento, ma c'è di più.

Come richiamato dallo stesso Colafato, nella 107 esiste un vulnus di costituzionalità nella parte in cui gli abilitati sono esclusi dal piano assunzionale, venendosi a creare un pregiudizio grave tale per il quale si pensa di richiedere l'intervento della Consulta.