Con le ultime modifiche apportate alla Legge di Stabilità 2016, la quale è approdata oggi in Aula dopo l'Ok della Commissione Bilancio della Camera, chi è in prossimità di conseguire il trattamento pensionistico, può optare per l’uscita anticipata dal lavoro se i requisiti per l'accesso alla pensione maturano dopooltre 2 anni,se sono dipendenti che beneficiano di contratti di solidarietà espansiva. La pensione anticipata per coloro che avevano stipulato questo tipo di accordi sindacali – i contratti di solidarietà sono infatti accordi che prevedono la riduzione dell’orario di lavoro e retribuzione – era stata già prevista fino a due anni dal decreto legislativo n.
148/2015, comma 5 dell’art. 41. La norma, infatti, stabilisce che "ai predetti lavoratori con età inferiore a quella prevista per la pensione di vecchiaia di non più di 24 mesi, ed abbiano maturato altresì i requisiti contributivi, spetta, previa domanda da parte degli stessi, il trattamento pensionistico se hanno accettato di svolgere un part time già da prima della stipulazione del contratto di solidarietà. La pensione anticipata spetta se la trasformazione del rapporto lavorativo sia comunque avvenuto entro un anno dal predetto contratto collettivo, il quale deve altresì contenere clausole che prevedono assunzioni in azienda".
Anticipo con contratti di solidarietà: come funziona?
Requisiti: possono avanzare domanda di prepensionamento quei lavoratori che hanno almeno 20 anni di contribuzione (o in alcuni rari casi 15 anni di contributi se versati entro il 31 dicembre 1992 come previsto dal decreto legislativo n.
503/1992; oppure per chi sceglie il ricalcolo contributivo o il cumulo dei contributi versati alla gestione separata) a cui mancano due anni per la pensione di vecchiaia. Ora, con le ultime modifichealla legge di Stabilità 2016, questa agevolazione è stata ampliata anche a coloro a quali mancano più di 2 anni.
È bene precisare che dal 1 gennaio 2016, i requisiti pensionistici cambieranno e sono i seguenti:
- pensione di vecchiaia: 66 anni e 7 mesi per uomini e per donne dipendenti della pubblica amministrazione; 65 anni e 7 mesi per le donne dipendenti del settore privato; 66 anni ed 1 mese per le donne lavoratrici autonome;
- pensione anticipata: donne con 41 anni e 10 mesi e uomini con 42 anni e 10 mesi (di contribuzione);
- Prepensionamento con contratti di solidarietà: dipendenti beneficiari di un accordo sindacale di "solidarietà espansiva" che preveda un part time al 50% o orario inferiore. L’Inps, in questo caso, anziché integrare la differenza di retribuzione mancante a causa dell’accettazione della riduzione dell’orario di lavoro, liquida la pensione al lavoratore, il quale avrà stipendio ridotto alla metà o meno (a seconda del part time) più la pensione.