Entro il 31 dicembre 2015 le lavoratrici avranno la possibilità di andare in pensione anticipata scegliendo l’opzione donna. Occorreranno due requisiti fondamentali, secondo quanto confermato dalla legge di Stabilità 2016: l’età minima di 57 anni e 3 mesi per le dipendenti, un anno in più per le lavoratrici autonome e la maturazione di 35 anni di contributi.
Pensioni, con la riforma Fornero stop all’arrotondamento dei contributi
È importante ricordare che, con l’entrata in vigore della legge Fornero, per le pensioni erogate dal 2012 il requisito degli anni di contributi deve essere raggiunto per intero, senza arrotondamenti in eccesso come era consentito nel passato.
Dunque, se per la pensione minima servono almeno venti anni di contributi, i versamenti dovranno essere stati effettuati per intero. L’alt agli arrotondamenti è entrato in vigore dallo scorso 1° maggio anche per i lavoratori del pubblico impiego, gli unici i cui i contributi versati non venivano ancora calcolati secondo quanto dispone la riforma Fornero, ovvero in anni, mesi e giorni. In particolare, fino al 1° maggio 2015 venivano calcolati con arrotondamenti in eccesso (o in difetto), i contributi versati dagli impiegati delle ferrovie e delle poste. Con la nuova normativa, occorre far riferimento al momento esatto in cui ci si trova con i contributi versati e le soglie minime dovranno essere maturate interamente.
Opzione donna e pensioni che operano ancora con l’arrotondamento dei contributi
Fa ancora eccezione, in questo meccanismo, l’opzione donna: secondo quanto disposto per le lavoratrici che sceglieranno questa opzione entro il 31 dicembre 2015 (o successivamente, se il Governo Renzi dovesse trovare le risorse aggiuntive per allungare la scadenza), occorreranno 34 anni, undici mesi e sedici giorni di contribuzione per le lavoratrici occupate nel pubblico impiego.
Termini più brevi anche per altre tre ipotesi: ai lavoratori che dovranno aver maturato i 40 anni di contributi entro la fine del 2011 basteranno 39 anni, undici mesi e sedici giorni al pari dei salvaguardati che, senza contare l’età, necessitano di quarant’anni di contributi. Continuano ad essere arrotondabili anche le Pensioni di inabilità ad eccezione di quelle previste dalla legge numero 335 del 1995 di cui al comma 12 dell’articolo 2.