Nella legge di Stabilità recentemente varata dal Governo Renzi, c’è tempo fino al 31 dicembre 2015 per scegliere di andare in pensione anticipata con l'opzione donna . Per ora l’opzione è stata pertanto prorogata fino alla fine dell’anno, ma potrebbe essere prorogabile ulteriormente se si dovessero creare “ulteriori risorse finanziarie”, non dettagliatamente specificate nella legge Finanziaria, per coprire lo strumento pensionistico anche nel futuro. Al momento, dunque, la legge di Stabilità ha deciso che potranno scegliere di andare in pensione con l’opzione donna le contribuenti che maturino i requisiti richiesti entro la fine del 2015, anche se la decorrenza del trattamento della pensione avverrà in un momento successivo a tale scadenza.

Opzione donna, ecco come calcolare i requisiti necessari

Pertanto, le lavoratrici che volessero scegliere l’opzione donna dovrebbero maturare determinati requisiti. Partendo dalle donne che lavorano sia nel settore privato che pubblico come dipendenti, dovranno aver già compiuto i 57 anni e tre mesi di età ed aver versato almeno 35 anni di contributi. Per le contribuenti autonome, invece, il limite di età è innalzato di un anno e, dunque, dovranno aver compiuto almeno 58 anni e 3 mesi, con 35 anni di versamenti contributivi. Nella legge di Stabilità è specificato che tali requisiti dovranno essere raggiunti entro il 31 dicembre prossimo: l’assegno pensionistico verrà ricalcolato interamente con il meccanismo contributivo e la pensione verrà erogata nel momento in cui decorrerà la cosiddetta “finestra”, nel 2016 o, anche, nel 2017.

Decorrenza con opzione donna: come calcolare data considerando la ‘finestra’

Ciò significa che l’erogazione della pensione , secondo quanto previsto dalla legge Finanziaria, avverrà:

  • il primo giorno del mese susseguente a quello in cui maturano i requisiti al quale dovranno aggiungersi i dodici mesi della finestra per le contribuenti che appartengono al settore privato e, pertanto, la decorrenza è fissata al primo giorno del tredicesimo mese susseguente a quello nel quale vengono maturati i requisiti;
  • dal giorno susseguente alla maturazione dei requisiti al quale vanno aggiunti i dodici mesi della finestra per le ex Inpdap;
  • dal primo giorno del mese susseguente il raggiungimento dei requisiti più altri diciotto mesi della finestra per le contribuenti autonome e, pertanto, la decorrenza parte dal primo giorno del diciannovesimo mese successivo alla maturazione dei requisiti.