Introdottanel 1937 come regalo di Natale per i lavoratori delle industrie e poi estesa a tutti gli operai nel 1946, la tredicesima è una somma aggiuntiva erogata nel periodo di dicembre che corrisponde ad una retribuzione ordinaria mensile. La maturazione dell'importo spettante avviene durante il periodo lavorativo, conteggiando le giornate effettivamente di servizio: alcune assenze non rientrano nel computo della mensilità e riducono la somma da erogare nella tredicesima. È dunque possibile che molti lavoratori non vedano corrispondersi la tredicesima mensilità che avrebbero sperato di importo identico a uno stipendio, ma ricevano una somma inferiore o che non la ricevano affatto.

Ma vediamo nel dettaglio quali sono le giornate che permettono di maturare la tredicesima e quali no.

Tredicesima e sospensioni dal lavoro

Nel computo dell'importo di maturazione della tredicesima non rientrano alcune tipologie di sospensioni dal lavoro, le assenze dei lavoratoridipendenti in mobilità, la cassa integrazione e in quota differenti i lavoratori con contratto di lavoro di solidarietà. Questi non riceveranno l'importo della tredicesima piena pari a uno stipendio mensile, in quanto l'importo spettante in dicembre è compreso nell’indennità mensile erogata dall’Inps.Nel dettaglio, le assenze permesse al lavoratore e che vengono conteggiate ai fini della maturazione della tredicesima sono le ferie, i permessi retribuiti, tutte le festività, il congedo di maternità e matrimoniale, le giornate di malattia e infortunio, i riposi per allattamento, il preavviso non lavorato o sostituito dall’indennità, cassa integrazione con orario ridotto, i permessi per svolgimento di pubbliche funzioni nei seggi elettorali.

Ciò significa che il lavoratore che si sia assentato per uno o più di queste motivazioni ha diritto al conteggio di queste ore e giornate al fine del calcolo finale dell'importo della tredicesima.

Al contrario, invece, non concorrono al calcolo e alla maturazione dell'assegno della tredicesima tutti i giorni di servizio in cui il lavoratore si assenta dal lavoro per malattia e infortunio, assenze non giustificate o sciopero, giornate di aspettativa non retribuita, cassa integrazione a zero ore, sospensione per provvedimento disciplinare, congedo parentale, malattia di un figlio di età inferiore agli otto anni, servizio militare, aspettativa richiesta per funzioni o per la copertura di cariche sindacali/provinciali/nazionali.

In questi ultimi casi descritti, è possibile che il lavoratore non si veda corrispondere la tredicesima mensilità o che sia decurtata nell'importo spettante, che come abbiamo indicato sopra corrisponde a circa uno stipendio ordinario, quest'anno aumentato di circa l'1%. Nel dettaglio, dunque, per comprendere meglio, le giornate di sospensione per uno di questi motivi indicati vengono escluse dal calcolo dell'importo della 'gratifica natalizia', nome originario della tredicesima. Se vuoi restare aggiornato sulle notizie sul lavoro, economia e gossip Tv e cronaca, seguici cliccando su 'segui' in alto alla tua sinistra o vita la news cliccando sulle 5 stelle in alto alla tua destra.