La questione legata alla mobilità docenti 2016/2017 è attualmente oggetto di numerose discussioni social: gli incontri avvenuti fino ad oggi, mercoledì 13 gennaio 2016, tra Miur e sindacati non sono riusciti a confluire nel tanto sospirato accordo, nonostante l'ultimo confronto del 2015 (la riunione dello scorso 28 dicembre) aveva indotto (insegnanti compresi) ad un cauto ottimismo.

Mobilità 2016/2017: legge 107, un vero e proprio 'spartiacque'?

Logico chiedersi cosa potrà succedere da qui alla fine del mese, termine ultimo per il nuovo contratto (semmai la trattativa sarò in grado di arrivare ad una fumata bianca).

L'impressione che si ricava dai giudizi espressi dai docenti è che la legge 107 sia destinata a rappresentare un vero e proprio 'spartiacque' tra chi è stato assunto con il nuovo piano assunzionale Miur e chi invece era già di ruolo.

Cosa prevede, infatti, la legge 107? Che la mobilità debba essere attuata su ambiti territoriali sia a livello provinciale che interprovinciale, oltre che su quello professionale: i docenti, in effetti, così come riportato da 'Orizzonte Scuola' e da 'Tecnica della Scuola', non stanno chiedendo di andare contro alla riforma Buona Scuola, visto che, ormai ciò che è stato approvato, (male e in tutta fretta) lo si deve accettare, volenti o nolenti.

Mobilità provinciale e interprovinciale: uguali diritti per docenti assunti entro il 2014/2015

I docenti ritengono semplicemente che, se tutto ciò non dovesse accadere, si andrebbe a violare l'articolo 3 della Costituzione italiana, visto che ci troveremmo davanti un'evidente disparità di trattamento. Uno dei punti maggiormente contestati riguarda, tra l'altro, i neoassunti durante le fasi 0 e A, a cui verrebbe consentita la mobilità provinciale su ambiti territoriali, mentre, in realtà, la legge 107 autorizza questi insegnanti a presentare domanda di trasferimento solamente a livello provinciale e su scuola, non prima, comunque, secondo ordine di priorità, degli insegnanti già di ruolo prima dell'anno scolastico 2014/2015.

Si chiede pertanto che la mobilità interprovinciale possa essere effettuata in maniera del tutto equa a quella provinciale, salvo quanto previsto dal comma 108 della legge 107 in merito alla precedenza sui posti disponibili nell'organico dell'autonomia, comprendenti anche quelli riguardanti il potenziamento.