Con la circolare n. 36 diramata dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, sono state fornite le indicazioni per la procedura della settima salvaguardia. Come noto, con la legge di Stabilità 2016 è stato previsto un ulteriore intervento a favore dei soggetti penalizzati dalla riforma Fornero (legge n. 201/2011) in quanto rimasti senza lavoro e senza pensione da diversi anni per effetto dell’innalzamento dei requisiti anagrafici. Nella settima salvaguardia sono stati messi a disposizione 26.300 posti per 5 categorie di lavoratori: 6.300 lavoratori in mobilità, inclusi quelli edili e dipendenti presso aziende fallite, che avevano però stipulato accordi entro il 31/12/2011 e che hanno cessato il lavoro entro il 31/12/2014.

Inoltre, 9.000 autorizzati al versamento volontario dei contributi fino al 4/12/2011; 6.000 cessati dal servizio in seguito ad accordi sottoscritti entro il 31/12/2011; 2.000 tra coloro che nel 2011 beneficiavano del congedo per l’assistenza ai figli disabili; 3.000 posti per i lavoratori in somministrazione o contratto a tempo determinato cessati dal servizio tra il 2007 ed il 2011. Gli interessati che rientrano in queste categorie sono tenuti a presentare o all’Inps o alle direzioni territoriali del lavoro (D.T.L.) in base alla categoria di appartenenza entro e non oltre il 1 marzo 2016.

Modalità di presentazione delle domande

Le istanze devono essere presentate nei seguenti modi:

1) i lavoratori che sono cessati dal lavoro in base ad accordi ai sensi degli artt.

410 e seguenti del c.p.c. presso la D.T.L. dove è sottoscritto l’accordo; i lavoratori che hanno maturato i requisiti pensionistici in base alla normativa previgente alla riforma Fornero devo inviare l’istanza alla D.T.L. competente per territorio (in base alla residenza).

2) i lavoratori in congedo per assistere i figli disabili che maturano i requisiti in base alla normativa previgente alla legge Fornero devono presentare la domanda alla D.T.L.

competente in base alla residenza del richiedente;

3) i lavoratori con contratto a tempo determinato o in somministrazione devono inviare l’istanza alla D.T.L. competente.

Alla circolare n. 36 sono altresì stati allegati i seguenti moduli:

  • istanza di ammissione al beneficio;
  • 3 modelli di autocertificazione;
  • 2 modelli di decisione: uno di accoglimento e l’altro di rigetto.

Tutta questa modulistica è disponibile sul sito del ministero del lavoro.Le istanze per l'accesso alla pensione possono essere presentate mediante raccomandata o via mail oppure pec. Entro 10 giorni dal ricevimento, le direzioni territoriali devono nominare un responsabile del procedimento.