Non trova soluzione la questione dell’inclusione dei docenti che hanno conseguito il diploma di maturità magistrale entro l’anno scolastico 2001/2002 nelle Gae, le graduatorie ad esaurimento. Il giudizio che si è svolto nei giorni scorsi ha avuto come risultato la decisione della IV sezione del Consiglio di Stato (ordinanza n. 264 del 29/01/2016) di rimandare la risoluzione della questione dell’abilitazione dei diplomati magistrale all’Adunanza Plenaria, ultimo organo del Consiglio stesso. Nel frattempo, lo stesso Consiglio di Stato ha bocciato il ricorso presentato da chi aveva conseguito l’abilitazione, con qualunque titolo, in una data successiva all’entrata in vigore della legge di Stabilità 2007, la quale aveva proceduto alla trasformazione delle graduatorie permanenti in graduatorie ad esaurimento.

Respinti, altresì, anche i ricorsi di chi aveva conseguito il titolo di laurea in scienze della formazione, il tirocinio formativo attivo e il percorso abilitativo speciale prima del luglio 2014.

Diplomati magistrale entro l’anno 2001/2002esentenza Tribunale di Pordenone

Il quesito posto da un lettore del quotidiano Italia Oggi sull’inclusione dei diplomati magistrali nelle graduatorie ad esaurimento ripropone la questione di poter trarre qualche beneficio dalla sentenza emessa il 10 novembre 2015 dal Tribunale di Pordenone. Nello specifico, il Tribunale aveva riconosciuto ai docenti precari che avevano fatto ricorso, il diritto ad essere immessi nelle graduatorie ad esaurimento per il triennio che va dal 2014 al 2017.

Il lettore chiede, in buona sostanza, se il ministero dell’Istruzione è assoggettato in qualche misuraa questa sentenza dovendo riconoscere l’inclusione nelle Gae e chiudendo, in tal modo, l’annosa questione che si trascina da anni.

Sentenza di Pordenone sui diplomati magistrale: è valida solo per i ricorrenti

La risposta dell’esperto del quotidiano economico è negativa: le sentenze dei giudici ordinari, infatti, hanno effetto solo tra le parti e quindi, nel caso specifico, solo per i ricorrenti.

Inoltre, data la recente decisione del Consiglio di Stato, anche ilpossibile condizionamentodei giudici rispetto alla sentenza del Tribunale di Pordenone è, alquanto, difficile. Infatti, i giudici della IV sezione del Consiglio di Stato, pur rimandando la decisione finale alla Plenaria, hanno sollevato obiezioni circa l’inattività derivante dai tanti anni di contenzioso dei precari e la conseguente mancanza di esperienza lavorativa.