Un argomento che ha generato molto attritotra il personale scolastico ed il Miur è quello legato ai 36 mesi di servizio. Questo argomento è legato a doppio filo a quanto disposto dalla Corte di giustizia Europea il 26 novembre 2016. Va precisato che il contenzioso è iniziato con i ricorsi presentati dai docenti precari che da anni erano costretti a sottoscrivere contratti a tempo determinato. Si stima che, in media, molti docenti erano precari da svariati anni, alcuni anche da 10/12 anni. In seguito ad una situazione lavorativa sempre in bilico, essi si sono rivolti nelle sedi opportune per avere la giusta tutela.

La questione legale è stata portata nelle aule della Corte di Giustizia Europea per avere un esito definitivo. Questa si è pronunciata a favore dei precari ed ha dichiarato che non era possibile sottoscrivere contratti precari per un periodo superiore ai tre anni. Un sentenza che ha portato a quello che dovrebbe essere un vantaggio per i docenti precari potrebbe rappresentare la loro condanna. E' infatti noto che dopo i famosi 36 mesi di servizio molti docenti precari hanno paura di rimanere senza lavoro. Va fatta una specifica per differenziare in quale modo vengono applicati i 36 mesi. Vediamo la specifica.

Contratti precari: i tre anni di servizio, quando vengono considerati?

La problematica sorta con i 36 mesi di servizio, in riferimento alla sentenza emessa dalla Corte di Giustizia del 26 novembre 2014, è quella di rischiare il licenziamento.

O, perlomeno, questa è la paura che sollevano i docenti in virtù di questione primaria. Va comunque precisato che occorre fare opera di distinguo tra i 36 mesi: la situazione di un docente che insegna, con contratto precario, in sostituzione di un altro collega o se il periodo contrattuale viene sottoscritto per coprire un determinato lasso di tempo su un posto vacante. Il docente precario che, esercita su una cattedra non vacante, il periodo nel quale l'insegnante ha esercita non viene considerato valido al computo dei 36 mesi.

La situazione cambia se si esercita su una cattedra vacante: in caso di contratto precario al 31 agosto o al 30 giugno su posizione vacante, il periodo lavorativo svolto viene considerato come valido ai fini del computo dei 3 anni di servizio. E' ben quindi effettuare questo discerno perché dal I° settembre 2016 si terrà conto del conteggio dei tre anni di sevizio svolti. Non vengono inserite nel computo le supplenze temporanee.