L’Inps nella circolare n. 74 del 2016 fa alcune precisazioni sulle novità della DIS-COLL. Viene individuata la categoria di coloro che ne possono beneficiare ovvero gli iscritti alla gestione separata presso l’INPS senza P.IVA assunti con contratto di co.co.co. e disoccupati. La prestazione è estesa anche ai collaboratori delle P.A.. Il titolare di eventuale partita IVA attiva, per aver accesso alla DIS-COLL deve provvedere alla chiusura della suddetta partita IVA. Tale prestazione è legata agli eventi di disoccupazione verificatisi a decorrere dal 01.01.016 e sino al 31.12.

2016. Si considerano disoccupati i lavoratori privi di impiego che hanno dato la propria immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa.

La domanda di indennità DIS-COLL presentata dal richiedente all’INPS corrisponde alla comunicazione di disponibilità al lavoro. Per la verifica dell’iscrizione alla gestione separata INPS è opportuno verificare l’aliquota applicata per il calcolo della contribuzione uguale al:

  • 31,72% per chi è iscritto solo alla Gestione separata;
  • 24% per chi è anche titolare di pensione o assicurato con altre forme pensionistiche obbligatorie.

Se il lavoratore per un periodo ha solo un altro un lavoro subordinato, il requisito dell’iscrizione alla Gestione separata in via esclusiva si considera soddisfatto solo per il periodo in cui non vi sia sovrapposizione tra il rapporto di lavoro subordinato e quello di collaborazione.

Soggetti che non possono accedere alla DIS - COLL

La DIS-COLL non spetta ai dottorandi, agli assegnisti di ricerca, ai titolari di borse di studio, ai sindaci o revisori di società, agli amministratori. Tali soggetti possono avervi diritto solo se al momento della domanda di presentazione sono disoccupati e gli è stato riconosciuto un accredito contributivo di 3 mensilità.

Anche il lavoratore co.co.co in stato di disoccupazione, deve avere anche almeno 3 mesi di contribuzione nella Gestione Separata. I lavoratori che hanno i requisiti sopraesposti richiesti devono presentare apposita domanda all’INPS, solo in via telematica, entro e non oltre 68 giorni dalla cessazione del loro rapporto di lavoro.

L’indennità di disoccupazione spetta a decorrere dall’ottavo giorno dal giorno in cui è presentata l’istanza. La durata massima della DIS-COLL è di 6 mesi. Per il calcolo della durata non vengono tenuti in considerazione i periodi contributivi in cui si è già proceduto all’erogazione dell’indennità. L’importo massimo mensile non può comunque superare i 1.300 euro. Dopo il 4° mese l’importo mensile verrà ridotto del 3%.

Cassa Integrazione Ordinaria: quali sono i criteri di concessione?

Anche il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali con il decreto n. 95442 del 15 aprile ha definito i criteri per l’approvazione delle causali di intervento della CIGO (cassa integrazione guadagni ordinaria).

La CIGO è concessa dalla sede dell’INPS competente in caso di situazioni temporanee di mercato e aziendali dovute a eventi transitori. L’impresa deve documentare tutte ragioni che hanno determinato la sospensione o la riduzione dell’attività lavorativa e dimostrare che essa continua ad operare sul mercato. La CIGO può essere concessa anche se è intervenuta una riduzione dell’orario di lavoro per la stipula di contratto di solidarietà di durata non superiore a 3 mesi. Il provvedimento di concessione della CIGO da parte dell’INPS deve contenere una adeguata motivazione che dia conto degli elementi documentali, presi in considerazione. L’INPS nel caso di supplemento di istruttoria, può richiedere all’impresa di fornire, entro 15 giorni, gli elementi necessari al completamento di tale istruttoria. Per restare sempre aggiornati su tali argomenti potete premere il pulsante in alto a sinistra accanto al nome.