Conla nota numero 32509, il Ministero dell'Economia ha decretato che le ore di straordinario svolte nei mesi di luglio e di agosto non verranno pagate, azzerando le aspettative di trentacinquemila docenti che, acconsentendoa lavorare per più ore a settembre, avevano dato per scontato il pagamento anche delle ore eccedenti svolte nel due mesi precedenti. Per le casse dello Stato un risparmio di circa venti milioni di euro, ma per i docenti la perdita ammonta aqualche centinaio di euro.

Ore eccedenti scuola: quanto ci perdono i docenti senza lo straordinario di luglio e agosto?

Infatti, scrive Italia Oggi nell'edizione odierna, ciascun insegnante avrà una perdita media di circa trecento euro lordi calcolata su entrambi i mesi: ogni ora di straordinario è pagata 35,00 euro in più che moltiplicata per quattro settimane e per due mesi fa 280-300 euro. La possibilità di svolgere ore eccedenti è riservata agli insegnanti delle scuole medie e superiori che possono svolgere fino a sei ore in più a settimana: avendo un orario settimanale distribuito sulle diciotto ore, possono aggiungere fino a 6 ore eccedenti, fino ad arrivare ad un monte ore diventiquattro. Gli insegnanti delle scuole dell'infanzia (24 ore totali) e primarie (25 settimanali), dunque, non possono svolgere ore eccedenti avendo già raggiunto l'orario limite con il normale orario settimanale.

Docenti: quando il lavoro estivo èconsiderato straordinario?

La circolare del Ministero dell'Economia fa riferimento, dunque, solo alle ore eccedenti le 18 con una precisazione importante: se la cattedra, fin dall'inizio, è formata da oltre diciotto ore (ad esempio, ventuno settimanali) quelle eccedenti andranno pagate fino al termine di agosto.

Al contrario, se le ore in più sono state assegnate in un momento successivo ad un insegnante che già ha una cattedra ad orario pieno di diciotto ore, quelle in più dovranno essere retribuite fino al termine di giugno. In pratica, secondo il dicastero di Via XX Settembre, nel primo caso non si tratterebbe di straordinario e non dovranno essere retribuite nemmeno nelle giornate di assenza dell'insegnante, inclusa la malattia, nel secondo si.