Il Tar di Bolzano, attraverso la sentenza N. 122/2016, ha stabilito che, nel caso in cui uno studente manifesti in maniera evidente i sintomi del disturbo dell'attenzione e dell'iperattività, gli insegnanti sono chiamati all'attivazione del procedimento che abbia come obiettivo l'accertamento scientifico di tale disturbo con l'eventuale predisposizione di un programma di studi differenziato.

Nel caso in cui questo non dovesse avvenire, non può considerarsi legittima la bocciatura dello studente per l'ammissione alla classe seguente.

Ultime news scuola 16 maggio: bocciatura illegittima in caso di deficit apprendimento e l'istituto non interviene

La sentenza del Tar di Bolzano, come riportato dal portale del noto quotidiano economico 'IlSole24ore', va a capovolgere la causale di non ammissibilità di un bambino di prima elementare alla classe seconda, proprio in ragione del deficit di concentrazione evidenziato.

In pratica, il disturbo stesso aveva portato alla decisione finale della bocciatura, decisione a cui si sono opposti i genitori che ha deciso di presentare ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale.

L'organo giuridico ha, inoltre, 'bacchettato' severamente l'Istituto, 'colpevole' di non aver provveduto ad informare tempestivamente i genitori in merito ai problemi di apprendimento evidenziati dal figlio.

La scuola deve accertare il disturbo e predisporre un Piano educativo personalizzato

Dunque, secondo i giudici del Tar, la bocciatura è da ritenersi illegittima principalmente per due motivi: il primo è quello riconducibile al fatto che la Scuola non abbia dato comunicazione ai genitori dei problemi del bambino riconducibili a evidenti segnali di disturbo dell'attenzione e dell' iperattività (adhd), tali da pregiudicare il suo apprendimento didattico; in secondo luogo, la scuola, oltre ad individuare il problema, avrebbe dovuto attivare gli organi preposti al fine di accertare o meno l'esistenza del disturbo, oltre ad elaborare un apposito Piano Educativo Individualizzato (Pei).