Il Miur ha dato conferma agli Uffici Scolastici di prorogare i contratti di supplenze degli ATA dal 30 giugno 2016 al 31 agosto 2016. Il Dirigente Scolastico potrà effettuare tale operazione dopo avere avuto il nulla oste del Direttore Regionale. Non da meno per il personale ausiliario, tecnico e amministrativo sussistono criteri che consentono la mobilità intercompartimentale, vediamo di cosa si tratta.
Ferie contrattuali ATA
In seguito alla conferma del Miur che vede la proroga dei contratti di supplenze ATA fa seguito il discorso ferie. Nello specifico viene vietato ai DS (Dirigenti Scolastici) di obbligare chi ha un contratto a termine a usufruire delle ferie entro giugno.
Questo per evitare prevaricazioni all'interno dei contratti d'Organico di Diritto del personale ausiliario, tecnico e amministrativo e per permettere agli Uffici Scolastici Provinciali Italiani di avere il quadro chiaro della situazione. In linea con quanto esplicato viene data facoltà agli ATA di rendere noto, qualora lo avessero, il loro piano ferie per consentire ai DS di attuare provvedimenti equi. Viene infatti consentito, secondo quanto stabilito dal l'articolo 11 del Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro, al personale ausiliario, tecnico e amministrativo di dividere il periodo di ferie ad essi spettante in più frazioni; essi hanno diritto a 15 giorni di ferie da usufruire, secondo volontà, tra il 1 luglio e il 31 agosto.
Proroga contratti ATA
Con la nota 15307 del 31 maggio 2016 il Miur ha quindi dato la possibilità agli Uffici Scolastici di procedere con la proroga dei contratti. Va precisato che il Dipartimento della Funzione Pubblica ha asserito che la possibilità di attuare la mobilità intercompartimentale persiste. Va specificato che per le supplenze sui posti non vacanti, in linea con quanto stabilito dal Decreto Ministeriale 430/2000 i contratti verranno prorogati con le stesse modalità dei precedenti anni scolastici.
Per quanto riguarda la mobilità intercompartimentale essa riguarda la possibilità di transito da una pubblica amministrazione ad un'altra, ma solo nel momento in cui in questa seconda pubblica amministrazione si rende vacante un posto in organico. Se non vi sono figure professionali che vogliono transitare, la seconda amministrazione bandisce un pubblico concorso per occupare il posto vacante.