Il Pdl 2656 il 21 giugno è stato approvato alla Camera con 363 voti favorevoli. Ora manca l'ultimo step, il Senato. Lo slogan che ha accompagnato e accompagna questa 'battaglia' è 'Educatori non ci si improvvisa', perché una scarsa preparazione può essere non solo inadeguata, ma anche deleteria in quegli ambiti in cui si richiede un alto profilo professionale.

Pdl 2656: alcuni chiarimenti

Il Pdl 2656, che disciplina la professione di educatore e pedagogista, rappresenta una vera e propria svolta storica, dopo 20 anni di vuoto legislativo. La legge Iori regolamenterà una categoria che comprende ben 200 mila persone (con o senza titolo).

Ovviamente, sono previste norme transitorie per chi non è in possesso del titolo:un corso intensivo universitario che potrebbe essere svolto anche a distanza. Inoltre, verrà attribuita direttamente la qualifica di educatore a chi è in possesso di un contratto a tempo indeterminato e ha svolto 20 anni di servizio o ai professionisti che hanno 10 anni di servizio e almeno 50 anni di età.Gli interessati avranno 3 anni di tempo per adeguarsi all'obbligo della laurea.

Gli ambiti

La legge Iori prevede due figure: l'educatore professionale socio-sanitario e l'educatore professionale socio-pedagogico. L'attività dell'educatore socio-sanitario resta disciplinata dal decreto del Ministro della sanità n.

520 che prevede la formazione del professionista presso la facoltà, le strutture sanitarie ed enti accreditati dall'università.

L'educatore professionale socio-pedagogico dovrà conseguire la laurea nella classe L-19 e potrà svolgere servizio, insieme al pedagogista, presso i seguenti ambiti:

  • socio educativo;
  • socio assistenziale;
  • socio sanitario (relativamente agli aspetti socio educativi);

Potrà occuparsi quindi di ambito scolastico, educativo, famiglia, sportivo, integrazione degli stranieri, motorio e genitorialità.

Gli ambiti sono 10 e 14 i servizi in cui potrà svolgere la sua professione. L'educatore professionale socio-sanitario opererà nell'ambito:

  • sanitario;
  • socio sanitario.

Non è previsto invece la sua attività presso strutture socio-educative, come era invece previsto nel decreto sopra indicato. In sintesi i due professionisti opereranno nell'ambito più consono alle loro competenze ed entrambi sul socio-sanitario.

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