La questione riguardante l'attribuzione del bonus premiale ai docenti fa soprattutto discutere in merito alla procedura e ai criteri di valutazione adottati dai comitati. A questo proposito, una lettera indirizzata al quotidiano economico 'Italia Oggi' offre un chiarimento in relazione alla presunta 'domanda' che i docenti interessati al bonus sarebbero chiamati a compilare.
Bonus merito docenti: occorre presentare domanda ove richiesto dal dirigente scolastico?
'Il dirigente della Scuola dove insegno ha diffuso una nota con la quale dispone che i docenti interessati al bonus devono presentare domanda entro un certo termine - si domanda nella lettera - Io non intendo partecipare e non presenterò la domanda.
Ma non era obbligatorio per tutti essere sottoposti alla valutazione ai fini del bonus?
A questo proposito, viene precisato che il bonus non rappresenta un beneficio che viene concesso
dietro presentazione di una domanda, ma costituisce una retribuzione accessoria come indicato dall’art. 1 comma 129 della legge 107/2015. L'attribuzione del bonus premiale per i docenti è collegata ad un preciso obbligo in capo al dirigente scolastico (vedi articolo 1 comma 127 della
legge 107/2015): l’assegnazione viene disposta sulla base di criteri che fissati dal comitato di valutazione. Il diritto di accesso a tale retribuzione, dunque, va corrisposto a prescindere
dal fatto che il soggetto risultato avente titolo ne abbia fatto espressa richiesta oppure no.
Bonus docenti e numero di giorni di assenza: può influire sull'attribuzione del premio?
Sempre a proposito del bonus, in un'altra lettera viene fatto presente come il comitato di valutazione abbia incluso tra i criteri per l'attribuzione del premio agli insegnanti anche quello relativo al numero dei giorni di assenza. 'Io fruisco dei permessi previsto dalla legge 104/92 e, sebbene abbia svolto diversi progetti didattici, non potrò avere il bonus solo per le assenze.' viene precisato nella lettera 'Vorrei sapere se il criterio delle assenze è legittimo.'
Nella risposta si afferma che il criterio del non superamento di un certo numero di assenze ai fini dell'attribuzione del bonusè da ritenersi non legittima.
Infatti, il rapporto di lavoro dei docenti della scuola statale è a prestazioni reciproche: l'insegnante offre la prestazione e l’amministrazione, dal canto suo, provvede l'erogazione della retribuzione. Le assenze tipiche sono costituite da assenze per malattia, permessi, congedi e aspettative, come indicato dalla legge e dal contratto di lavoro. La fruizione di tali assenze tipiche costituisce un diritto al pari della retribuzione e, dunque, non può integrare ipotesi di demerito utili ad impedire il diritto al bonus.