Dal prossimo 1° settembre, i docenti neoassunti che hanno ottenuto la conferma in ruolo al termine dell'anno di prova e formazione, avranno la possibilità di richiedere la ricostruzione della carriera alla rispettiva Scuola di titolarità: scuola che verrà assegnata loro in seguito alle operazioni relative alla mobilità o allo spostamento dagli ambiti territoriali, in base a quello che sarà il contenuto della sequenza contrattuale relativa alla 'chiamata diretta'. Oltre alla domanda per la ricostruzione della carriera, sarà possibile richiedere il ricongiungimento di altri periodi lavorativi oltre al riscatto degli anni universitari.

Ultime news scuola, martedì 28 giugno 2016: domanda di ricostruzione carriera per i docenti neoassunti

La domanda di ricostruzione di carriera andrà presentata, come detto, alla scuola di titolarità anche nell'eventualità in cui l'insegnante ottenga l'assegnazione provvisoria in altra scuola, secondo quanto disposto dalla legge 107, tra il 1° settembre e il 31 dicembre. Attraverso la ricostruzione della carriera si procede alla valutazione del servizio, sia che esso derivi da contratti a tempo determinato, sia che si riferisca ad altro ruolo. Lo scopo della ricostruzione di carriera sarà quello di integrare tali periodo nell'anzianità di servizio: il docente, pertanto, potrà vedersi riconosciuta la fascia stipendiale che gli spetta.

Giova ricordare che, per effetto di alcune disposizioni normative, gli anni dal 2010 al 2013 non sono stati riconosciuti come validi ai fini della progressione economica: mentre quelli sino al 2012 sono stati recuperati, il 2013 continua, tuttora, a non essere riconosciuto per tale scopo.

Docenti neoassunti, fasce stipendiali diverse rispetto ad insegnanti immessi in ruolo ante 2011

Per quanto riguarda le diverse fasce stipendiali, c'è da sottolineare come debbano essere distinti i docenti assunti prima dell'1° settembre 2011 e quelli immessi in ruolo dopo quella data: nel primo caso, le fasce stipendiali sono le 0-2, 3-8, 9-14, 15-20, 21-27, 28-34 e infine la 35; nel secondo caso, invece, le fasce stipendiali di riferimento sono la 0-8, 9-14, 15-20, 21-27, 28-34 e la 35.Come si evince dalla suddetta distinzione, i docenti neoassunti dal mese di settembre 2011 fino ad oggi, non raggiungeranno la seconda fascia stipendiale al terzo anno come i colleghi più anziani ma solo a partire dal nono anno.