Il rapporto di fiducia che viene a crearsi fra l'avvocato e il suo cliente è improntato ai più esemplari valori di lealtà e di correttezza nell'espletamento della professione. Da questo sintetico assunto è già possibile intuire in modo chiaro ed inequivocabile la ratio della decisione n. 34887 della Corte di Cassazione depositata il giorno 16 agosto 2016.

Adesso è una truffa

I giudici di legittimità hanno statuito che addossare al cliente anche le spese di un'attività mai svoltadal professionista, integra gli estremi del reato di truffa. Non solo.

I giudici procedono nell'affermare che il legale non può invocare la circostanza della particolare tenuità del fatto come prevista dall'articolo 131bis del codice penale. Viene attribuita rilevanza al rapporto di fiducia che si instaura tra i due e la pena non può subire sconti, anche se la cifra in eccedenza rispetto alla reale attività svolta dal professionista, richiesta al cliente è di un livello modico. A nulla rileva, infine, la buona condotta tenuta pressoché costantemente dall'avvocato.

Far confluire nell'onorario un'attività non svolta: rilievi morali e penali

Farsi pagare per un'attività mai svolta inerente la difesa del cliente, costituisce una grave offesa che va ad intaccare il principio dell'affidamento.

Nella fattispecie oggetto di disamina, il legale, non ha raggirato il cliente per una cifra bassa, bensì ha adottato determinati raggiri idonei ad incidere sul corretto manifestarsi della volontà e soprattutto sulla situazione di disuguaglianza formativa ed informativa tra il cliente vittima e il libero professionista. L'avvocato protagonista della vicenda si era fatto pagare per una denuncia in realtà mai posta in essere; in virtù di ciò, la pena va scontata e il ricorso rigettato.

L'articolo 131bis del codice penale che disciplina l'esclusione punibilità per la particolare tenuità del fatto, è stato ideato per risolvere in modo celere casi totalmente blandi, fattispecie ove il senso comune dei consociati non vi ravvisi una particolare offesa a determinati beni.