Sul tema delle indagini bancarie sui conti in banca dei professionisti, la Corte di Cassazione, a soli quattro giorni di distanza, muta l'orientamento giurisprudenziale. Con la sentenza n. 16697/16 del 09 agosto, i giudici di legittimità, si pronunciano in senso diametralmente opposto rispetto alla sentenza n. 16440/16 del 05 agosto. Con l'ultima pronuncia, la Cassazione, statuisce sulla legittimità dell'accertamento fiscale se il professionistanon giustifichi la provenienza dei soldi versati in contanti. Viene smentito quindi il principio in virtù del quale versamenti e prelievi non giustificati non vanno tassati.
Ad oggi invece, gli "Ermellini" affermano che i soldi versati in banca non giustificati si presumono prodotti del reddito; in caso di assenza di prova contraria da parte dell'interessato, essi in quanto reddito vanno tassati. Da qui può aprirsi lo scenario dell'accertamento fiscale.
Iversamenti non giustificati costituiscono reddito
La prova del collegamento diretto dei soldi al reddito complessivo del contribuente non spetta all'Agenzia delle Entrate, bensì al libero professionista; quest'ultimo, infatti, deve fornire la natura e la provenienza del o dei versamenti oggetto di accertamento. Si può, dunque, pacificamente affermare l'esistenza di una presunzione legale in capo al fisco. L'Agenzia delle Entrate, quindi, in caso di mancanza di giustificazione della somma di soldi, può ritenere i medesimi costituenti reddito; reddito nella fattispecie non dichiarato e che in quanto tale necessita di essere giustificato dal rispettivo titolare.
Malcontento anche nel pubblico impiego
Sul fronte opposto, e cioè da parte di coloro che lavorano nel pubblico impiego, si stanno generando voci di un generale malcontento in ordine alle future e probabili modifiche. Le voci dissenzienti, in particolar modo, riguardano alcuni punti della riforma del pubblico impiego:l'addio al posto fisso e la cancellazione definitiva degli scatti di anzianità.Intanto restiamo in attesa di nuovi e possibili risvolti sulla futura conferma dei suddetti accertamenti fiscali.