Che la chiamata diretta o per competenzedovesse creare forti scontri tra Miur e sindacati era cosa nota fin dalla sua entrata in vigore.La chiamata diretta interesserà, per l'a.s. 2016/17, solo alcuni docenti di ruolo, neoimmessi 2015 per provincia definitiva, e nuovi assunti da GaE e concorso. Il numero più consistente riguarda, però, i neoimmessi in ruolo coinvolti dalle procedure di assegnazione nell'ambito territoriale. Si tratta delle fasi:

B3:assegnazione ambito definitivo nella provincia di assunzione degli insegnanti assunti nell’anno scolastico 2015-2016 tramite concorso.

Si parla di titolarità solo su ambito;

C: insegnanti neo assunti dal 1° settembre 2015 dalle graduatorie ad esaurimento nelle fasi B e C del piano assunzioni;

D: gli insegnanti neo assunti tramite GAE e concorso nelle fasi 0 e A, e quelli assunti da fase B e C del piano assunzioni, salvo ottenimento del trasferimento interprovinciale, con conseguente titolarità su ambito territoriale.

Infine rientreranno nella chiamata diretta anche gli insegnanti immessi in ruolo dal 1° settembre 2016 (ed entro il 15/9) in base alle GaE ad esaurimento residue o da concorso.

Saranno invece esclusi i docenti che faranno domanda di utilizzazione ed assegnazione provvisoria, quelli di ruolo che hanno fatto domanda di mobilità prima del 2015 e coloro che non hanno presentato alcun tipo di domanda.

Ricorso al Tar per illegittimità costituzionale

I sindacati della Scuola (Flc Cgil, Cisl, Uil, Snals Confsal) avevano già annunciato che avrebbero presentato un ricorso al Tar del Lazio per sollevare l'ipotesi di illegittimità costituzionale della "chiamata diretta o per competenze". Per i sindacati, il ricorso evidenzia le irregolarità della procedura amministrativa e dei rapporti contrattuali dei docenti.

Nel ricorso vengono impugnate le linee guida emanate dal Miur, sottoponendo ai Giudici del Tribunale Amministrativo la questione di legittimità costituzionale sia del documento che della normativa di riferimento. Si sottolinea, altresì, come la normativa e i provvedimenti attuativi consentano una totale discrezionalità del preside nella scelta degli insegnanti, determinando una profonda lesione dei principi costituzionali come imparzialità della pubblica amministrazione, trasparenza nelle procedure, ma anche delle libertà di insegnamento e del diritto degli alunni all’apprendimento nella scuola pubblica.

Infine con il ricorso sono state chieste la discussione d’urgenza e la sospensiva di tutti gli atti normativi impugnati.

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