Secondo quanto riportato da La Tecnica della Scuola, vi sarebbero un discreto numero di insegnanti che, dopo le procedure per la mobilità scuola e dopo essere stati mandati a centinaia di chilometri lontano da casa, starebbero pensando alle dimissioni. Molti docenti, infatti, si trovano dinanzi a una scelta molto difficile: o abbandonare casa e figli per andare a lavorare lontano da casa con uno stipendio basso e che difficilmente permette di mantenere un affitto e le spese, o dare (a malincuore) le dimissioni. Si tratta soprattutto di chi ha differito la presa di servizio al 1° settembre 2016 e che ora, dopo l'assegnazione all'ambito territoriale, si trova dinanzi a questa grande indecisione.
Intanto, per rassegnare le proprie dimissioni, nel mondo della 'scuola' vige una normativa particolare e che va tenuta presente, se non si vogliono avere cattive sorprese.
La normativa per richiedere le dimissioni
La normativa da tenere presente, qualora si vogliano rassegnare le dimissioni dopo le procedure della mobilità scuola, è il comma 1 dell'articolo 1 del d.p.r. 351/2008: si spiega che, per il personale scuola, le dimissioni hanno decorrenza a partire dall'anno scolastico successivo a quello in cui si è fatto richiesta. In parole povere, se si chiedono le dimissioni anche il 1° settembre, dopo la presa di servizio, comunque il docente dovrà svolgere il suo lavoro per l'intero anno scolastico 2016/17.
Semplificando al massimo, qualora non si voglia rischiare di incorrere in ulteriori sanzioni, la strada da seguire è quella di rassegnare le proprie dimissioni entro il mese di agosto 2016. I neoassunti, comunque, hanno dalla loro l'articolo 23 del CCNL che permette la risoluzione del contratto con però almeno due mesi di preavviso.
A chi inviare la lettera di dimissioni
Secondo la normativa vigente, qualora realmente si voglia rinunciare, la lettera di dimissioni deve essere inviata contestualmente al dirigente scolastico dell'istituzione scolastica dove è avvenuta la presa di servizio e all'USR di riferimento (quello a cui afferisce l'ambito territoriale all'interno del quale il docente è stato 'chiamato').
Qualora non si abbia ancora una scuola di servizio, allora la lettera va inviata contestualmente all'USR di appartenenza e a quello di futura appartenenza. Per aggiornamenti su questi e altri temi, cliccate su 'Segui' in alto sopra l'articolo.