Ogni giorno diamo contodinotizie riguardantila grande confusione e la disinformazione generale che regna sovrana nel mondo della Scuola a proposito della Legge 107/15. Questa volta parliamo delle stranedecisioni intraprese dai qualche DS nei confronti degli insegnanti precari per quanto riguarda le recenti operazioni dinomina per le supplenze annuali. In questo caso, i Presidi, per paura di commettere errori procedurali nelle suddette operazioni in cui sonocoinvolti moltisupplenti precari conpiù di 36 mesi di servizio, preferiscono non assumerli, in attesa che il Miurfornisca precise delucidazioni in merito alla spinosaquestione.
Vediamo di che si tratta.
Non assumete quei supplenti fino al 31 agosto
Facendo seguito al contenuto dell’art. 1, comma 131 della Legge 107/15, nota come ‘Buona Scuola’, qualche Preside, in mancanza di indicazioni precise da parte del Miur, ha iniziato ad utilizzare provvedimenti del tutto discutibili, circa le procedure adottare nelle operazioni di assunzione dei supplenti annuali su posti vacanti. I loro atteggiamenti e le loro decisioni nei confronti degli stessi sono assolutamente discriminanti oltre che lesivi dei diritti loro spettanti.Nel frattempo però gli aspiranti supplenti vengono ingiustamente stoppati, prima della loro nomina e della loro conseguente assunzione. Relegati nella stanza del ‘Purgatorio’, intanto, questi rimangono in attesa di precise indicazioni e chiarimenti da parte del Miur circa la loro eventuale esclusione dalle operazioni di nomina prima descritte.
Una situazione imbarazzante oltre che paradossale, la quale mette in luce la dilagante confusione e l'ignoranza generale dell'intera classe dirigente che governa e amministra le molteplici istituzioni scolastiche italiane. L’idea distorta che prevale tra i DS è che questi insegnanti precari non possono essere assunti a tempo determinato, in quanto, su di loro vige il divieto assoluto di nomina, datoche hanno raggiunto e superato abbondantemente i 36 mesi di servizio’, ai sensi e per gli effetti del famoso comma 131 della Legge 107/15.
Ma è proprio così? Anief decide di fare chiarezza in merito a questa delicata vicenda.
Marcello Pacifico, presidente Anief prova a fare chiarezza
Il sindacato professionale Anief, nella persona del suo Presidente Marcello Pacifico, spiega che il comma 131 della Legge 107/15 fa riferimento a quei docenti supplenti nominati fino al 31 agosto, cioè fino al termine dell’anno scolastico e non a quelli nominati fino al termine delle attività didattiche, cioè alla data del 30 giugno.
Pertanto, le preoccupazioni mostrate dai DS emiliani sono assolutamente immotivate e prive di fondatezza dato che, a partire da quest’anno, tali cattedre sarannoassegnate solo ed esclusivamente ai docenti con contratto a tempo indeterminato (già in ruolo). A tal proposito lo stesso Pacifico ribadisce, a chiare lettere, precisa quanto segue: "Ammesso pure che dei posti d’insegnamento totalmente liberi vengano assegnati a un precario, c’è da accertare la motivazione del diniego”. E continua, dando precise indicazioni: “Se è vero, infatti, che il dirigente scolastico decide di stoppare i supplenti, poiché questi ultimi hanno superato tre anni di servizio anche non continuativo, allora questi docenti non devono fare altro che chiamare con celerità la sede territoriale Anief a loro più vicina e avviare immediato ricorso per essere immessi in ruolo".
Se voleterimanere aggiornati su altre notizieriguardantila scuola, vi invitiamo a 'seguire' l'autore dell'articolo.