Dopo gli ultimi aggiornamenti in tema di decreti legge e novità inerenti la professione di avvocato, parliamo oggi dell’obbligo, per gli esperti del diritto di stipulare una polizza assicurativa sulla responsabilità professionale. Vediamo quindi più nel dettaglio il contenuto del decreto attuativo firmato dal ministro Orlando e pubblicato in gazzetta ufficiale.

Tale decreto, che disciplina l’assicurazione obbligatoria degli avvocati per gli infortuni e per i rischi anche all’interno dello studio legale, entrerà in vigore l'11.10.2017.

Ne consegue che tutti i professionisti del foro devono stipulare, entro tale data, una polizza assicurativa.E chi non si adegua verrà cancellato dall’albo professionale

Le condizioni essenziali: i dettagli

L’assicurazione copre la responsabilità sia per il danno patrimoniale che per quello non patrimoniale, temporaneo, permanente, futuro e prevede 2 diverse fattispecie:

  • la 1^ concerne la responsabilità civile per l'esercizio della professione (che comprende attività di mediazione e negoziazione assistita, assistenza stragiudiziali o consulenza)compresa quella per somme di denaro, custodia di documenti, valori e titoli ricevuti in deposito dai clienti
  • la 2^ concerne, l'obbligo di stipulare un’altra polizza assicurativa per i potenziali infortuni e i pregiudizi causati ai clienti e ad altri terzi o ai e dai propri praticanti e collaboratori (fatti colposi o dolosi), in conseguenza dell'attività svolta anche fuori dallo studio legale. Tra i rischi assicurati contro gli infortuni che determinano l'invalidità permanente o temporanea o la morte, c’è anche l'infortunio per gli spostamenti esterni

Inoltre i collaboratori ed i familiari dell’assicurato non sono considerati terzi.

Ogni avvocato deve poi provvedere comunicare al proprio Consiglio dell’ordine gli estremi delle polizze ed ogni eventuale variazioni. L’assicurazione prevede un’ultrattività di 10 anni per i legali che cessano l’attività durante il periodo di vigenza della polizza.

I massimali e le fasce di rischio variano a seconda del fatturato e al numero dei professionisti avvocati associati: il massimo risarcibile è, per ogni anno assicurativo pari a 10 milioni di €.

E’ possibili stabilire clausole di adeguamento del premio, in caso di aumento del fatturato a contratto in corso. In presenza di scoperti e franchigie, l’assicuratore deve risarcire il terzo per l'intero importo dovuto, recuperando poi eventualmente tali importi direttamente dall'assicurato.

L’avvocato deve comunicare al cliente il numero della polizza e la compagnia assicurativa, disponibili su Internet

Nuove regole per gli esami di Stato e nuovi corsi formativi

Un’altra novità riguarda invece il mondo dei praticanti avvocati e verte sulle nuove regole che entreranno in vigore nel 2017 sugli esami di abilitazione all'esercizio della professione di avvocato. Il d.m. n. 48/2016, prevede infatti diverse novità che incidono sul modo di svolgimento degli esami scritti e orali. Viene abolito l'uso dei codici commentati per le prove scritte, le cui tracce ufficiali saranno trasmesse via PEC e in un arco di tempo tra 120 e 60 minuti precedenti l'ora di inizio di ogni prova.

Viene poi introdotto un meccanismo crittografico di protezione.

Gli esami orali invece, prevedono che le domande formulate devono essere estratte tra quelle contenute in apposito database mediante estrazione informatica. Il dm n 48 stabilisce anche la durata dell’orale di 45 -60 minuti. Per l'accesso alla professione e per sostenere l’esame di Stato è previsto inoltre l’obbligo di frequentare un corso di formazione. Il nuovo regolamento, che introduce e disciplina l'accesso a numero chiuso prevede anche delle verifiche intermedie, cioeà delle prove scritte o informatiche e infine una simulazione dell'esame di Stato. Per partecipare ai corsi si deve pagare una quota di iscrizione a copertura delle spese di organizzazione. Sebbene il Cnf abbia formulato dei correttivi non sono mancate delle critiche da parte dell’AIGA