La differenza tra la proposta di un contratto al 30/06 o al 31/08 è nella tipologia di posto e in particolare nella presenza o assenza del titolare della cattedra per il quale si ricerca un supplente per l'anno scolastico. I riferimenti normativi possono essere consultati nel dettaglio nel Regolamento delle supplenze con DM 131/2007, in cui si indicano quali posti sono da coprire con supplenze con termine a giugno o a agosto. Al momento in molte province si sta procedendo ancora con la stipula di contratti fino all'avente diritto, anche su posti sul sostegno, in attesa delle nuove graduatorie che comporteranno anche nuove convocazioni.

Supplenze 2016/17 al 30/06 o al 31/08

Le istruzioni operative per le supplenze da conferire nell'anno scolastico 2016/2017 sono state diffuse dal Ministero in data 01/09/2016. In relazione alla stipula dei contratti fino all'avente diritto, il termine ultimo è l'assegnazione di cattedre al 30/06 o al 31/08 entro le vacanze natalizie, in considerazione che i posti da conferire sono quelli disponibili entro il 31 dicembre ( a molti colleghi l'anno scorso è capitato di ricevere proposta di cattedra al 30/06 l'ultimo giorno utile prima delle festività - il 21/12). Nel dettaglio:

I contratti di supplenza dal 01/09 al 31/08 sono conferiti per cattedre vacanti, ovvero posti senza titolare, costituiti in organico di diritto e residuati a seguito dei trasferimenti.

I contratti di supplenza fino al 30/06 sono cattedre non vacanti, ovvero posti con titolare in servizio in altra sede, con assegnazione provvisoria o in utilizzazione, o altre motivazioni. In questo caso comunque il posto ha un docente, anche se non in servizio su quel posto per tutto l'anno scolastico in corso. Per questo motivo si necessita la copertura con supplenza.

Altro caso di contratto al 30/06, posto dell'organico di fatto per aumento del numero di classi e studenti.

Anche le ore residue di numero inferiore all'orario di cattedra o di posto completo, gli spezzoni pari o inferiori alle 6 ore; posti in deroga sul sostegno costituiti prima del 31/12 sono stipulati con contratto al 30/06.

Supplenze da GaE o da GI, differenza termine contratto

Le supplenze da GaE sono utilizzate per posti vacanti o disponibili prima del 31/12.

Le supplenze da GIsolo per posti a seguito dell'esaurimento degli elenchi provinciali. Nel caso in cui la cattedra disponibile debba essere conferita da GI, questa mantiene la sua durata/termine di contratto originaria, sia essa fino al termine delle attività didattiche al 30/06 o al 31/08. Tutte le supplenze disponibili a seguito del 31/12 sono assegnate dalle Graduatorie di Istituto e possono essere stipulate anche fino all'ultimo giorno di Scuola.Se desiderate restare aggiornati sulle supplenze per l'a.s.2016/2017, cliccate su 'segui' in alto alla vostra sinistra, e/o votate la news cliccando su una delle 5 stelle in alto alla vostra destra.