I docenti della Scuola che hanno ore a disposizione per il completamento del loro orario di cattedra, come possono essere utilizzati? Per comprenderlo è necessario conoscere cosa ha da dire la normativa al riguardo. Basandosi su un esempio utilizzato dal sito la Tecnica della Scuola, supponiamo che vi sia il docente A dell'Istituto di Scuola Superiore X, titolare di cattedra nell'ITC, che ha 2 ore a disposizione. Può essere utilizzato nella stessa struttura scolastica ma in un altro indirizzo di istruzione, ad esempio essere impiegato nel Liceo scientifico?
L’ITC ha codice meccanografico differente da quello del Liceo scientifico. Vediamo cosa dice la normativa.
Ore a disposizione docenti scuola: la normativa
L'articolo 28 del CCNL scuola, al comma 6, stabilisce che nella scuola di istruzione secondaria i docenti con ore a disposizione sono tenuti a completare l'orario di cattedra:
coprendo ore di insegnamento in classi collaterali, che non sono utilizzate per costituire cattedre orario,
in interventi integrativi educativi e didattici (vedi articolo 28, comma 2),
in supplenze,
rimanendo a disposizione per attività di tipo interscolastico e parascolastico.
Ciò significa, tornando all'esempio di sopra, che al momento la normativa vuole che il docente A completi il suo orario di cattedra in classe collaterali dell'ITC e non del Liceo.
Anno 2017/18: novità in arrivo?
A partire dal prossimo anno scolastico 2017/2018, verrà introdotto stabilmente l'organico dell'autonomia come previsto dalla legge 107 al comma 63 e si intende unificare sezioni staccate in comuni diversi, comprese infanzia e primaria (come già succede per il personale ATA). È bene sapere anche che il docente con ore a disposizione non dovrebbe supplire colleghi assenti, ma essere utilizzato in progetti stabiliti nel Ptof, eventualmente anche in orario pomeridiano.
Tutto l'organico dell'autonomia, potenziatori compresi, ha diritto ad un piano di impegni ed un orario di servizio stabile. Non deve essere a disposizione del DS per coprire i suoi bisogni. Questo è stabilito dall'articolo 28 del CCNL al comma 4.
Resta aggiornato sulle notizie dal mondo della scuola, cliccando il tasto Segui in alto.