Come cambia il reclutamento degli aspiranti docenti in possesso dell'abilitazione e per coloro che, oltre all'abilitazione, hanno anche 36 mesi, continuativi o no, di insegnamento? Ecco le nuove disposizioni in vigore dal 2020/2021. Fino all’attuazione, per questa fase transitoria sarà prevista, oltre all’indizione di un corso di tirocinio formativo attivo per le classi di concorso per le quali sono esaurite le graduatorie provinciali, anche la dispensa da alcune prove per i candidati in possesso di abilitazione all’insegnamento conseguita secondo la disciplina previgente, cioè per coloro che, alla data di entrata in vigore del decreto, hanno già svolto almeno 36 mesi di insegnamento, anche non continuativo, e sono inseriti nelle graduatorie di terza fascia di istituto.

A questi aspiranti saranno riservate quote di posti nel concorso per l’accesso alla formazione triennale e, una volta superato il concorso, il percorso formativo sarà ridotto di uno o due anni in considerazione dei titoli già posseduti. Ecco nel dettaglio.

Per gli abilitati

Come noto, il nuovo concorso per l’accesso al percorso triennale di formazione per la professione docente consiste in tre prove, due scritte e una orale. I candidati abilitati non dovranno sostenere le due prove scritte: saranno ammessi direttamente all’orale, il cui esito ne determinerà l’ammissione o non ammissione alla formazione triennale.

Una volta superato il concorso, firmeranno il contratto di formazione iniziale e tirocinio, ma non dovranno frequentare il corso di specializzazione per l’insegnamento secondario finalizzato al conseguimento del relativo diploma di specializzazione. In altri termini, il loro percorso sarà abbreviato di un anno proprio perché sono in possesso del titolo di abilitazione conseguito precedentemente.

Inoltre, per gli abilitati che avessero già insegnato per almeno 36 mesi, il percorso sarà ulteriormente ridotto in quanto sarà previsto soltanto il terzo anno di formazione e tirocinio durante il quale dovranno predisporre e svolgere un progetto di ricerca azione, sotto la guida dei tutor universitario e scolastico, e acquisire 5 crediti formativi universitari in ambiti formativi collegati alla innovazione e alla sperimentazione didattica.

Per tutti gli altri

Anche i candidati privi di abilitazione, purché abbiano già svolto 36 mesi di insegnamento prima dell’entrata in vigore del decreto, beneficeranno di una quota di posti riservata ed una riduzione del numero di prove concorsuali: delle tre previste, dovranno sostenere la prima prova scritta, sulla specifica disciplina, ma non la seconda, quella volta a verificare le conoscenze sulle discipline antropo-psico-pedagogiche e sulle metodologie e sulle tecnologie didattiche. Se si supera la prima prova, si potrà sostenere l’orale per accedere al triennio di formazione. Una volta sottoscritto il contratto triennale di formazione e tirocinio con l’Ufficio Scolastico Regionale, per loro, in mancanza di titolo abilitante, è necessaria la frequenza del corso di specializzazione per l’insegnamento nella Scuola secondaria, e il conseguimento del relativo diploma.

Arrivati a questo punto del percorso, gli aspiranti docenti dovranno svolgere solo l’ultimo anno di formazione (e non due) grazie ai 36 mesi di insegnamento effettuati, considerati di fatto sostitutivi del secondo anno ai fini della graduale assunzione di autonome funzioni docente.