Non sono certamente notizie confortanti quelle di oggi, mercoledì 25 gennaio, sul tema mobilità: dopo l'accordo dello scorso 29 dicembre tra Miur e sindacati in vista del nuovo contratto integrativo personale docente, educativo e ATA 2017/8, tutto lasciava pensare ad un buon esito della trattativa. E invece, l'incontro di ieri che doveva 'limare' gli ultimi dettagli dell'intesa si è concluso con un irrigidimento delle posizioni sindacali nei confronti dell'amministrazione centrale: tutta colpa della bozza di contratto relativa alla chiamata diretta che, in pratica, torna indietro di sei mesi, alla scorsa estate, quando la trattativa sul passaggio dei docenti dagli ambiti alle scuole si ruppe proprio per la testardaggine del Ministero nel voler applicare pienamente la legge 107.

Ultime news scuola, mercoledì 25 gennaio 2017: mobilità, è possibile tenere conto dell'anzianità di servizio?

Il sito specializzato Tuttoscuola ha dato spiegazioni, in particolare, sul come mai nell'elenco dei requisiti per la chiamata diretta risulti ancora assente qualsiasi riconoscimento all'anzianità di servizio dei docenti, proprio come avvenne lo scorso anno.

La spiegazione appare logica anche se certamente non è quella più giusta. Se consideriamo, infatti, che al principio dell'anzianità di servizio deve corrispondere, per forza di cose, una graduatoria tra i docenti, ne consegue che il dirigente scolastico si ritroverebbe costretto a prendere in considerazione punteggi e precedenze.

Mobilità docenti 2017/2018 e anzianità di servizio: accordo difficile se di mezzo c'è la legge 107

E in questo modo, verrebbe meno il principio 'rivoluzionario' indicato nella legge 107, in base al quale sono le scuole a scegliere i docenti secondo il 'fabbisogno' educativo di ciascun istituto e non il contrario, ovvero gli insegnanti a scegliere le scuole.

Appare evidente, quindi, come l'anzianità di servizio e la conseguente formazione di una graduatoria vada inevitabilmente a scontrarsi con quanto enunciato dalla legge 107. Poichè secondo la legge Brunetta, un contratto non può derogare una norma legislativa, è chiaro che occorrerà trovare una soluzione a questo problema. Sempre che non salti definitivamente l'accordo con la piena applicazione del vincolo triennale di permanenza.