Con decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 23/02/2017, sono stati definiti - in accordo con il Ministero della Salute e quello dell'Economia e delle Finanze - i requisiti per l'accesso alle misure di assistenza, cura e protezione a carico del Fondo per l'assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare, nonchè la misura della ripartizione per l'anno 2016, di tali risorse alle Regioni.

L'articolo 1 del decreto definisce i destinatari a cui la norma si rivolge e nello specifico prevede che siano da considerare come persona con disabilità grave, i seguenti soggetti:

  • la persona con disabilità grave ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge n. 104 del 1992, accertata con le modalità indicate all'articolo 4 della medesima legge, quindi con accertamento dell'handicap effettuato presso le unità sanitarie locali mediante specifiche commissioni mediche;
  • persona con disabilità grave priva del sostegno familiare: la persona con disabilità grave, non determinata dal naturale invecchiamento o da patologie connesse alla senilità, priva di sostegno familiare in quanto mancanti di entrambi i genitori o perché gli stessi non sono in grado di fornire l'adeguato sostegno genitoriale, nonché in vista del venir meno del sostegno familiare.

È opportuno segnalare che la persona con disabilità grave priva del sostegno familiare è assistita ed avviata mediante un percorso mirato a farle garantire adeguata autonomia, anche attraverso progetti personalizzati condivisi con i competenti servizi per il collocamento mirato previsti dalla legge n.

68/99, che possono prevedere l'inserimento in programmi di politiche attive del lavoro, anche sottoforma di tirocini formativi.

Le risorse assegnate al Fondo per l'assistenza alle persone con disabilità gravi e senza sostegno familiare sono pari a 90 milioni di euro, ripartiti alle singole regioni sulla base della quota di popolazione regionale nella fascia di età 18-64 anni.