Sono 30.700 i lavoratori che, grazie alla legge di Bilancio che ha varato l'ottava salvaguardia pensionistica a favore di una serie di categorie di lavoratori, potranno andare in pensione coi requisiti precedenti alla legge 214/2011, più l'incremento per la speranza di vita. L'Inps ha emanato la circolare n. 11 del 26 gennaio 2017 con la quale ha fornito le istruzioni operative per presentare le domande e ha chiarito alcuni punti in relazione soprattutto ai singoli profili. La domanda di salvaguardia va presentata entro il prossimo 2 marzo 2017.
Chi sono i destinatari?
Di seguito riepiloghiamo rapidamente le categorie dei lavoratori destinatari, il limite massimo numerico e il termine entro cui deve decorrere la pensione che, lo ricordiamo, è posticipato di 12 mesi per i lavoratori dipendenti, 18 mesi per chi matura una pensione nella gestione Inps dei lavoratori autonomi:
-11.000 lavoratori collocati in mobilità o in trattamento speciale edile, i cui requisiti per la pensione devono essere raggiunti entro 36 mesi dalla fine del periodo di fruizione dell'indennità di mobilità o del trattamento speciale edile;
-9.200 prosecutori volontari la cui pensione decorre entro il 6 gennaio 2019;
-1.200 prosecutori volontari che abbiano almeno un contributo effettivo dal 2007 al 2013 la cui pensione decorre entro il 6 gennaio 2018;-700 lavoratori in congedo straordinario nel 2011 la cui pensione decorre entro il 6 gennaio 2019;
-7.800 lavoratori cessati dal rapporto la cui pensione decorre entro il 6 gennaio 2019;-800 lavoratori con contratto a termine la cui pensione decorre entro il 6 gennaio 2018.
Lavoratori in mobilità ordinaria, ovvero:
-della mobilità prevista dall'articolo 7, commi 1, 2, 3 e 4 della legge 223/1991, se licenziati entro il 30 dicembre 2014 (da un minimo di 12 mesi per le zone del centro nord con un'età fino a 39 anni ad un massimo di 48 mesi per gli ultracinquantenni del sud) ovvero quella ridotta, ai sensi dell'articolo 46, lettera c), della legge 92/2012, se licenziati il 31 dicembre 2014 e collocati in mobilità dal 1° gennaio 2015 (da un minimo di 12 mesi per le zone del centro nord con un'età fino a 39 anni ad un massimo di 36 mesi per gli ultracinquantenni del sud).
Mobilità e contributi volontari: I lavoratori già autorizzati ai versamenti volontari antecedentemente al 1° gennaio 2017 e per i quali siano decorsi i termini di pagamento, sono riaperti, a domanda da presentare entro il 2 marzo 2017, gli stessi termini dei versamenti relativi ai trentasei mesi successivi alla fine del periodo di fruizione dell'indennità di mobilità o di disoccupazione speciale edile.
I versamenti volontari sono funzionali a maturare i requisiti pensionistici legati all'anzianità contributiva entro il predetto termine. Prima di consentire il versamento anche per periodi superiori ai sei mesi antecedenti la domanda di autorizzazione, occorre verificare la possibilità, in capo all'assicurato, di raggiungere il diritto a pensione secondo le regole indicate.
Come presentare la domanda all'Inps?
I soggetti in mobilità o trattamento speciale edile e i prosecutori volontari iscritti alle gestioni private, pubbliche e dei lavoratori di sport e spettacolo, devono presentare domanda di accesso al beneficio previsto dalla salvaguardia all'Inps entro e non oltre il 2 marzo 2017, tramite il servizio online - domanda di prestazioni previdenziali: Pensione, Ricostituzione, Ratei maturati.
In caso in cui l'Inps dovesse rigettare la domanda, contro il provvedimento di diniego può essere presentato ricorso alla stessa sede INPS entro 30 giorni. Per le altre categorie di salvaguardati la domanda va invece presentata entro lo stesso termine alla sede competente dell'Ispettorato nazionale del Lavoro (ex direzione territoriale).