Ieri 02 marzo, la Commissione Lavoro della Camera ha dato il via libera al Disegno di Legge sul Lavoro Autonomo. L’iter di questo nuovo DDL prosegue senza intoppi dopo essere stato approvato in Senato lo scorso novembre. Dal momento che la Commissione ha corretto diversi punti del testo fuoriuscito dal Senato, il DDL farà ritorno, dopo l’approvazione della Camere, a Palazzo Madama per la terza lettura. Ecco tutte le novità del provvedimento e cosa è stato modificato in Commissione.

Disoccupazione collaboratori

Ad inizio anno, l’INPS uscendo con una nota ufficiale, aveva bloccato l’indennità di disoccupazione per collaboratori.

La Dis-Coll infatti scadeva il 31 dicembre 2016 e nella Legge di Bilancio non era stata prorogata. Ecco quindi che l’INPS comunicò di considerare finita l’esperienza con l’indennità di disoccupazione che non poteva più essere richiesta per eventi successivi al 31 dicembre scorso. Il Decreto Milleproroghe però ne confermò l’estensione fino al 30 giugno, allungandola di 6 mesi. La novità del DDL sul Lavoro Autonomo invece, prevede la trasformazione della Dis-Coll, da sperimentale in strutturale, cioè non avrà scadenza e si affiancherà alla NASPI. In più, vengono estesi i beneficiari di questa indennità, che potrebbe essere fruibile (se il DDL venisse approvato) anche da dottorandi ed assegnisti.

Malattia, maternità me congedo parentale

Il provvedimento prevede, tra le altre cose, la maggiore durata del congedo parentale che passerebbe dai 3 mesi previsti oggi, a 6 mesi. Sempre in materia di congedo parentale, si andrebbe ad uniformare il lavoro autonomo a quello da dipendenti, con la possibilità di fruirne fino al compimento dei 3 anni di età del figlio (inizialmente era bloccato fino ad un anno di età del bambino).

Naturalmente, le novità riguarderanno, non solo le nascite, ma anche le adozioni e gli affidamenti.

Novità riguardano anche l’istituto della malattia, che nei casi di periodi superiori a 60 giorni, offrirebbe ai lavoratori, la sospensione dal pagamento dei contributi previdenziali. Per i lavoratori autonomi che prestano servizio in maniera continuativa per un committente, il DDL precisa che non cesserebbe il rapporto di lavoro per infortuni, malattia e così via.

Dal punto di vista fiscale, viene prevista una deduzione dalle tasse di quanto speso per la formazione, con importo massimo di 10.000 euro, nonché le spese per le assicurazioni o gli oneri contro il mancato pagamento delle fatture da parte dei committenti. Semaforo rosso per le clausole, largamente utilizzate, che prevedono pagamenti oltre i 60 giorni dalla consegna della fattura al cliente. Il DDL ha un occhio di riguardo anche per la crisi economica e di settore, prevedendo l’apertura negli Uffici di Collocamento di uno sportello dedicato proprio al lavoro autonomo, per vedere di far incontrare domanda ed offerta di lavoro.