Alla Comunità Europea la manovra finanziaria del Governo non è piaciuta del tutto, tanto che da Bruxelles continuano le richieste di prevederne un’altra correttiva. La manovra correttiva è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 24 aprile ed è di 3,4 miliardi di euro. Tra i vari punti del decreto ci sono anche delle novità sul fronte previdenziale, per APE sociale e precoci con Quota 41. Il tanto atteso decreto attuativo per l’anticipata per i precoci non è più necessario perché nella manovra ci sono le interpretazioni da dare alla nuova misura di anticipo previdenziale.
APE social e precoci, ok alla franchigia
Quota 41 ha gli stessi beneficiari dell’APE sociale, ma con requisiti diversi. L’APE sociale è l’anticipo pensionistico rispetto alla pensione di vecchiaia, mentre quota 41 si rivolge alla pensione anticipata (la vecchia pensione di anzianità). Per entrambe le misure, i soggetti beneficiari sono disoccupati, invalidi e impegnati in attività gravose. Necessario avere 36 anni di contributi e 63 di età se si vuole beneficiare dell’APE sociale da lavoro gravoso, oppure con la stessa età ma con 30 anni di contributi se si è disoccupati con 3 mesi di assenza di ammortizzatori sociali, invalidi o con invalidi a carico con almeno il 74% di riduzione della capacità lavorativa.
Nella manovra bis, conferma per la franchigia di 12 mesi da applicare ai lavori gravosi sia per l’APE che per quota 41. In pratica, per l’accesso alle due misure sarà necessario avere una continuità lavorativa in 6 degli ultimi 7 anni. niente da fare per il vincolo del licenziamento. In pratica, restano esclusi da APE e quota 41 coloro che risultano senza lavoro perché fuoriusciti da rapporti di lavoro a termine.
Domanda e penalizzazioni per l’anticipo volontario
Il decreto di attuazione dell’APE volontario invece non è ancora stato approntato. La misura è destinata a soggetti che hanno almeno 63 anni di età e 20 di contributi, ma tutti effettivi. La pensione erogata in prestito da una banca per tutto il periodo intercorrente dalla richiesta di anticipo e fino all’età utile per la pensione di vecchiaia, cioè a 66 anni e 7 mesi di età.
Da quel momento, tutti i soldi ricevuti in anticipo, caricati di interessi e di spese assicurative, devono tornare indietro alla banca. In attesa che il decreto faccia chiarezza sulle convenzioni stabilite con le banche e le assicurazioni, restano valide le ipotesi che parlano di interessi annui sull’anticipo pari al 4,5% e di spese assicurative pari al 29% del capitale erogato. La pensione non reversibile e non rivalutabile sarà erogata senza tredicesima. Le trattenute sugli assegni futuri, dureranno 20 anni e saranno sulla base di 13 mensilità per anno. Indiscrezioni per il decreto che il Governo sta approntando, confermano i limiti massimi di 1.500 euro di APE erogabile e richiedibile in percentuale a salire in base a quanti anni di distanza ci si trova dalla pensione di vecchiaia.
La pensione futura, al netto della trattenuta relativa al prestito, non dovrà scendere sotto 702 euro al mese, per evitare il rischio di rendere troppo povere le Pensioni per i beneficiari dell'APE. Conti alla mano, la trattenuta minima che subiranno i pensionati sarà del 15%, probabilmente per coloro che si trovano a meno di un anno dal raggiungere i 66 anni e 7 mesi utili per la propria quiescenza. Trattenute maggiori per coloro che chiederanno l’anticipo a 63 anni. Il decreto attuativo deve fare luce anche sulle modalità operative per la domanda, che probabilmente, visti i ritardi nell’emanazione dell’atto, partiranno non prima di giugno. La domanda di pensione sarà successiva alla richiesta di certificazione da inviare all’INPS in via telematica.
Infatti, deve essere l’Istituto a confermare il diritto di accesso all’APE per il richiedente, nella certificazione, l’INPS indicherà l’importo minimo e massimo di APE erogabile e sarà il richiedente a scegliere che importo richiedere tra la forbice che presumibilmente sarà tra il 75 ed il 90% della pensione maturata all’atto della richiesta. Solo dopo aver ricevuto la certificazione al diritto dall’INPS, il richiedente dovrà presentare domanda di accesso all’APE e contestualmente la domanda di pensione di vecchiaia che partirà a 66 anni e 7 mesi di età.