Tutti i titolari di partita Iva che esercitano attività d'impresa, attività artistiche o professionali, sono obbligati alla presentazione della dichiarazione IVA che, da quest'anno, non può più essere presentata in forma unificata alla dichiarazione dei redditi.

Secondo l'art. 8 del DPR n. 322/1998 successive modificazioni, la dichiarazione Iva deve essere presentata tra il 1° ed il 28 febbraio. Per tutti quei contribuenti che non hanno provveduto alla presentazione per via telematica della Dichiarazione Iva 2017 - anno d'imposta 2016 tra il 1° ed il 28 febbraio, è possibile rimediare effettuando la trasmissione tardiva entro il 28 maggio, ovvero entro 90 giorni dalla scadenza ordinaria.

In tal caso, non considerandosi omessa, alla dichiarazione presentata tardivamente viene applicata la sanzione ridotta di 25,00 euro più la sanzione ridotta del ravvedimento operoso per omesso versamento, calcolata secondo prestabilite percentuali come da specifica che segue:

  • 0,2% per ogni giorno di ritardo, entro 14 giorni dalla scadenza;
  • 1,5% entro 30 giorni dalla scadenza;
  • 1,67% entro 90 giorni dalla scadenza;
  • 3,75% entro la scadenza prevista per la trasmissione della dichiarazione relativa all’anno d’imposta in cui la violazione è stata commessa;
  • 4,2857% entro la scadenza prevista per la trasmissione della dichiarazione relativa all’anno d’imposta successivo rispetto a quello in cui la violazione è stata commessa;
  • 5% oltre la scadenza prevista per la trasmissione della dichiarazione relativa all’anno d’imposta successivo rispetto a quello in cui la violazione è stata commessa.

Al contribuente sarà applicata la sanzione ridotta pari a 25,00 euro se, invece, le imposte non sono dovute.

Attenzione, la data di presentazione coincide con la data in cui è conclusa la ricezione dei dati da parte dell'Agenzia delle Entrate, provata dal rilascio telematico della comunicazione di avvenuto ricevimento.

Se al contribuente smemorato dovesse sfuggire anche la scadenza del 28 maggio, la sanzione che verrà applicata sarà pari ad un importo compreso tra il 120% e il 240% dell’imposta dovuta, con un minimo di 250,00 Euro; al contribuente sarà irrogata una sanzione compresa tra 250,00 e 1.000,00 Euro se le imposte non sono dovute.

Infine, il contribuente che ricorderà di dover trasmettere la dichiarazione Iva omessa entro il termine di presentazione della dichiarazione del periodo d’imposta successivo, sarà sanzionato di un importo compreso tra il 60 e il 120% dell’imposta dovuta, con un minimo di 200,00 euro; la riduzione delle sanzioni è prevista solo nel caso in cui il contribuente non abbia avuto formale conoscenza dell’inizio di un’attività di accertamento nei suoi confronti.

Se le imposte non sono dovute, al contribuente sarà irrogata una sanzione amministrativa compresa tra 250,00 e 500,00 euro.

Ricordiamo che non è ammesso il ravvedimento operoso per la presentazione della dichiarazione Iva omessa, trasmessa quindi oltre i 90 giorni dalla scadenza ordinaria, in quanto le sanzioni sono erogate direttamente dall'Amministrazione Finanziaria.