Come abbiamo anticipato nella precedente news, la firma del contratto sulla prossima mobilità 2017/2018 potrebbe avvenire nel pomeriggio di domani martedì 11 aprile. Nell'attesa della sottoscrizione vorremmo dare risposta ai dubbi più frequenti su come andrà presentata la domanda, preferenze provinciali e interprovinciali, passaggio cattedra, neoassunti. Vediamo maggiori dettagli a riguardo.

Dettagli domanda di Mobilità

Il prossimo contratto di mobilità 2017/2018 prevede la presentazione (da parte di tutti i docenti, indipendentemente dall’ordine o grado di Scuola di titolarità) di una sola domanda, sia per i trasferimenti provinciali che interprovinciali, nella quale si potranno esprimere preferenze anche per più province.

E' da precisare che, per i docenti che hanno intenzione di richiedere anche il di passaggio di cattedra e/o di ruolo, può essere richiesto per un solo grado di scuola. Le preferenze esprimibili sono 15, così ripartite: massimo 5 scuole, ambito territoriale e provincia (non sarà esprimibile il codice “comune” e quello del “distretto”). Vorremmo precisare che per i docenti neo immessi in ruolo l’1/9/2016, non sono obbligati a produrre domanda per ottenere la sede definitiva. Tutti i docenti (compresi i neo immessi in ruolo) titolari di ambito potranno richiedere trasferimento per ottenere titolarità su scuola. Ulteriori chiarimenti vanno dati sui punteggi attribuibili agli anni di servizio pre ruolo e quelli svolti in altro ruolo a seguito di passaggio di ruolo.

Nel dettaglio gli anni di pre ruolo e quelli svolti in altro ruolo saranno calcolati 6 punti per ogni anno. Inoltre, hanno valore di 6 punti anche gli anni di retroattività giuridica coperti da nomina purché il docente abbia svolto una supplenza di almeno 180 giorni nell’anno di riferimento. Per gli anni di retroattività giuridica non coperti da nomina, il punteggio si dimezza, ossia valgono tre punti.

Va raddoppiato il punteggio per il servizio svolto in piccole isole/paesi in via di sviluppo sul sostegno e scuola primaria se prestati in scuole uniche o di montagna e scuole pluriclassi con non più di due insegnanti. In linee generali non è valutabile il servizio prestato nelle scuole paritarie, salvo alcune eccezioni. Infine, vorremmo informarvi che sono attribuibili 4 punti per ogni figlio fino a 6 anni di età, e tre punti per ogni figlio di età superiore ai 6 e fino ai 18 anni e che si trovi nella assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro. Per le altre info sul mondo della scuola vi rimandiamo alle precedenti news.